Esame di una interessante sentenza della Cassazione in tema di reato per omesse ritenute subite dal percipiente lavoratore dipendente ma certificate. A cura di Fabio Gallio e Laura Zanellato.
La Cassazione si è occupata della prova del reato di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2000, affermandone la sussistenza solo nel caso in cui venga provato il rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.
Tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione annuale (c.d. Modello 770).
Ciò vale anche per i fatti precedenti al 2015, ovvero posti in essere prima delle modificate al testo dell’art. 10 bis introdotte dall’art. 7, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015.
Omesso versamento delle ritenute e rilascio delle certificazioni: il caso
La Cassazione ha affermato tale principio proprio con riferimento ad un omesso versamento avvenuto nel settembre 2015.
Il ricorrente, nel caso di specie, aveva lamentato l’assenza di prova in ordine alla consegna ai sostituiti d’imposta della certificazione relativa alle ritenute operate dal datore di lavoro.
Nella sentenza in commento vengono ripercorsi gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, prima e dopo le modifiche predette.
Difatti, il testo dell’art. 10 bis è stato oggetto di una significativa rivisitazione per effetto del D.Lgs. n. 158/2015.
La precedente versione prevedeva la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non avesse versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta,