Omesso versamento di ritenute dichiarate nel 770: configura reato?

Non può essere reato l’omesso versamento di ritenute dichiarate nel 770.
La Corte costituzionale abroga il reato introdotto nel 2015. Vale ovviamente, il principio del favor rei.

Modello 770: il reato di omesso versamento ritenute

omesso versamento ritenute 770L’art. 7 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 158/2015 ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 che disciplina il delitto di omesso versamento delle ritenute.

In sostanza, a fronte di tale norma, nel reato di omesso versamento di ritenute rientrano non solo i soggetti che hanno omesso i versamenti che non sono stati nemmeno dichiarati, ma anche quelli che li hanno inseriti nel modello 770.

In altre parole, il delitto è integrato anche nel caso di semplici ritenute dovute (ossia indicate e non pagate).

Questo fino alla sentenza n. 175/22 della Corte Costituzionale, che ha messo la parola fine – ovviamente anche retroattivamente – a tale ingiusta equiparazione.

Si trattava d’altronde, di un ampliamento della fattispecie che non era previsto nella legge-delega di cui all’art. 8 della L. 23/2014.

Il legislatore delegato ha introdotto nell’art. 10-bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge delega.

 

Ipotesi di violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza

Ma quel che è peggio è la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui al noto articolo 3 della Costituzione, poiché viene punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di 150.000 euro, mentre andrebbe esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione infedele, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità.

Viene, pertanto, ripristinato il regime vigente prima del D. Lgs. n. 158/2015, sicché:

  • l’integrazione dell’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/00 richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate;
     
  • il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 19 luglio 2022