Non può essere reato l’omesso versamento di ritenute dichiarate nel 770.
La Corte costituzionale abroga il reato introdotto nel 2015. Vale ovviamente, il principio del favor rei.
Modello 770: il reato di omesso versamento ritenute
L’art. 7 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 158/2015 ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o” nel testo dell’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 che disciplina il delitto di omesso versamento delle ritenute.
In sostanza, a fronte di tale norma, nel reato di omesso versamento di ritenute rientrano non solo i soggetti che hanno omesso i versamenti che non sono stati nemmeno dichiarati, ma anche quelli che li hanno inseriti nel modello 770.
In altre parole, il delitto è integrato anche nel caso di semplici ritenute dovute (ossia indicate e non pagate).
Questo fino alla sentenza n. 175/22 della Corte Costituzionale, che ha messo la parola fine – ovviamente anche retroattivamente – a tale ingiusta equiparazione.
Si trattava d’altronde, di un ampliamento della fattispecie che non era previsto nella legge-delega di cui all’art. 8 della L. 23/2014.
Il legislatore delegato ha introdotto nell’art. 10-bis una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge delega.
Ipotesi di violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
Ma quel che è peggio è la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui al noto articolo 3 della Costituzione, poiché viene punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di 150.000 euro, mentre andrebbe esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione infedele, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità.
Viene, pertanto, ripristinato il regime vigente prima del D. Lgs. n. 158/2015, sicché:
- l’integrazione dell’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/00 richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate;
- il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce illecito amministrativo tributario.
A cura di Danilo Sciuto
Martedì 19 luglio 2022