Forfettari: fattura elettronica, esterometro e altre novità 2022

Il 1° luglio 2022 segna una data importante per gli operatori economici, in quanto entrano in vigore numerose norme che introducono nuovi (o differenti) adempimenti.
In attesa di chiarimenti verifichiamo le norme di riferimento per ricostruire gli obblighi che scattano da tale data, obblighi che attengono sia il ciclo attivo sia il ciclo passivo.

La data del 1° luglio 2022 sarà ricordata come un giorno in cui gli operatori economici si saranno confrontati con un insieme di novità – soprattutto in materia di Iva – che entrano in vigore in tale data:

  • nuovo perimetro applicativo della fatturazione elettronica;
     
  • nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (cd. esterometro o comunicazione delle operazioni transfrontaliere)[1];
     
  • regime delle fatture elettroniche verso e da operatori sammarinesi [2];
     
  • applicazione del regime sanzionatorio in caso di mancata attivazione degli strumenti che consentono la tracciabilità dei pagamenti.

Nel prosieguo ci soffermeremo sulle prime due novità.

 

fattura elettronica obbligatoria per fofettari dal 2022 novità

 

 

Estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica

L’articolo 18, commi 2 e 3, DL 36/2022 (cd. Decreto Pnrr 2) modifica l’articolo 1, comma 3, primo periodo, Dlgs 127/2015 (norma nazionale che disciplina l’obbligo di fatturazione elettronica fra soggetti passivi d’imposta che siano residenti o stabiliti in Italia), il quale ora dispone che

“[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2”.

 

La riscrittura della norma, di fatto, elimina alcuni casi di esclusione dalla e-fattura che riguardano, fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi:

  •  che rientrano nel regime di vantaggio (cd. regime dei minimi);
     
  •  che applicano il regime forfettario;
     
  •  e che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale Iva e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge 398/1991 riportanti, nel precedente periodo di imposta, proventi per un importo inferiore a 65.000 euro.

L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica – a partire dal 1° luglio 2022 – anche per i citati soggetti deriva dall’autorizzazione della Ue; in particolare, con la decisione di esecuzione Ue 13 dicembre 2021, n. 2021/2251 l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 – in deroga agli articoli 218 e 232, Direttiva 2006/112/Ce – l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (in vigore sin dal 2019), con possibilità di estenderlo ai soggetti in «franchigia» d’imposta (i soggetti forfettari e i soggetti minimi), possibilità non concessa dalla previgente autorizzazione della Ue (decisione Ue n. 2018/853) [3] .

 

Cosa non è cambiato

Non vi sono novità (risulterà, anche successivamente al 1° luglio 2022, tutto invariato rispetto alla situazione attuale) con riguardo alle regole relative:

1) all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per commercianti ed assimilati (articolo 22, Dpr 633/1972) e del conseguente obbligo – salvo per i casi esonerati dal Dm 10 maggio 2019 – di adozione del registratore telematico (articolo 2, Dlgs 127/2015; Cm 3/E/2020, paragrafo 1.1);

  • alla facoltà di emettere fattura analogica verso controparti non stabilite o non residenti[4], salvo il fatto che per le operazioni verso non residenti dal 1° luglio 2022 andranno comunque comunicate ai fini dell’esterometro entro i medesimi termini previsti per la fatturazione elettronica (fatte salve le operazioni documentate da bolletta doganale[5] o da fattura elettronica[6]);
     
  • al divieto della e-fattura nel settore sanitario (nei rapporti B2C) fino al 31 dicembre 2022[7].
    Resta invariato anche lo slittamento al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici (articolo 5, commi 12-ter e 12-quater, DL 146/2021) e all’obbligo di comunicazioni (semestrale ancora per il 2022) al sistema tessera sanitaria (Dm 2 febbraio 2022).

 

Nuovi soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica

I nuovi soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono di seguito indicati.

Regime fiscale dei soggetti
Precisazioni
Regime forfettario
Di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014
Regime di vantaggio
Di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011. Si tratta di un regime che sta via via scomparendo, dato che era applicabile dai giovani per un massimo per 5 periodi d’imposta ovvero fino all’età di 35 anni.
Per questo motivo nel presente elaborato si fa riferimento principalmente ai soggetti in regime forfettario
Regime di cui alla legge 398/1991 (*)

Sono esonerati dall’obbligo del registratore telematico (Dm 10 maggio 2019; cfr. Cm 3/E/2020), nonché dagli adempimenti del titolo II del Dpr 633/1972 (articolo 2, comma 1, legge 398/1991), incluso quello relativo all’emissione della fattura salvo per le prestazioni (sponsorizzazione, pubblicità, ripresa televisiva/radiofonica) di cui all’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972 (articolo 2, comma 3, legge 398/1991).

Fino al 30 giugno 2022 vige l’esonero dalla e-fattura per i soggetti che hanno optato per il regime di cui agli articoli 1 e 2, legge 398/1991 con proventi commerciali, nell’anno precedente, non superiori a 65.000 euro. Al superamento di questa soglia scatta l’obbligo del formato elettronico della fattura, con possibilità di emissione da parte del cliente (self billing).

Si tratta di una procedura da adottarsi d’intesa con il cliente, in quanto trattasi di una facoltà e non di un obbligo, non trattandosi di ipotesi di inversione contabile (Cm 14/E/2019; FAQ n. 54, n. 88, n. 89, n. 91 e n. 93 del 2019).

Nulla vieta, comunque, che anche a seguito dell’introduzione – dal 1° luglio 2022 – dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica per queste associazioni si prosegua, in accordo fra le parti e ferma restando la responsabilità del fornitore, con la procedura che la e-fattura venga emessa dal cliente, in ossequio alle disposizioni nazionali (articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), Dpr 633/1972) e unionali (articolo 224, Direttiva 2006/112/Ce).

In tal caso la fattura verrà emessa dal cessionario/committente indicando il codice «CC» nel file della fattura elettronica, per indicare che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore

(*) I soggetti aderenti allo speciale regime di cui alla legge 398/1991 sono le associazioni sportive dilettantistiche ed gli enti del terzo settore che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro (con proventi oltre tale limite, vigeva già l’obbligo della fattura elettronica, la quale andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

 

Decorrenza dell’estensione dell’obbligo di fattura elettronica

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso ai soggetti in regime forfettario; l’adempimento è effettuato tramite invio del file «fattura» nel formato .xml al Sistema di Interscambio, SDI.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, Dlgs 127/2015

«In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa».

A mente del comma 3 dell’articolo 18, DL 36/2022

«La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione».

Letteralmente la norma crea uno spartiacque tra coloro che:

  •  saranno obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022;
  • saranno obbligati dal 1° gennaio 2024.

Per cui si possono presentare le seguenti situazioni:

 

Decorrenza dell’obbligo della e-fattura per i forfettari:

Ricavi / compensi del 2021 
Decorrenza dell’obbligo 
Superiori a 25.000 euro Dal 1° luglio 2022
Fino a 25.000 euro Dal 1° gennaio 2024

 

Ciò significa che se la soglia di 25.000 venisse superata nel corso del 2022, la decorrenza dell’obbligo resterebbe fissata al 2024 (e non al 2023).

Sul punto un chiarimento sarebbe quanto mai opportuno, visto che la norma non richiama espressamente i ricavi / compensi del 2021, ma dell’anno precedente (letteralmente precedente al 1° luglio 2022, ma la locuzione potrebbe intendersi che per individuare la soglia che fa scattare l’obbligo, occorre far riferimento ai ricavi / compensi dell’anno precedente.

Quindi anche l’obbligo decorrente dal 2023 verificando il mancato superamento della soglia nel 2022).

A nostro avviso, sulla base dell’interpretazione letterale della norma i casi possibili sono i seguenti:

 

Ricavi / compensi
2021 
222 
2023 
Decorrenza dell’obbligo
20.000 [*]  20.000 20.000 1° gennaio 2024
20.000 [*]  26.000 20.000 1° gennaio 2024
26.000   20.000 [**] 20.000 [**] 1° luglio 2022

 

 

 

 

 

 

(*) In pratica, restano esclusi, ma solo fino al 31 dicembre 2023, i soli contribuenti con ricavi/compensi (conseguiti nell’anno 2021) non superiori a 25.000 euro: solo questi soggetti potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico (ma dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fatturazione elettronica scatterà anche per loro).

(**) Ovviamente, se nel 2021 un soggetto in regime forfettario ha superato la soglia di 25.000 euro (per cui soggiace all’obbligo della e-fattura già a partire dal 1° luglio 2022), il mancato superamento della soglia di cui sopra nell’anno 2022 non fa venir meno l’obbligo della fatturazione elettronica.

 

Determinazione della soglia di ricavi / compensi

La soglia di 25.000 euro va individuata sulla base dei ricavi o compensi percepiti (ragguagliati ad anno) nell’anno precedente.

Per determinare questo importo occorre tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente (cassa o competenza) e dei chiarimenti resi con le circolari 10E/2016 e 9E/2019.

Nel caso di esercizio di più attività, sarà necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi a tutte le attività esercitate.

 

***

Esempio

Il Sig. Alessandro ha iniziato un’attività nel corso dell’anno 2021. Ha optato per il regime forfettario sin dall’apertura della partita Iva (mediante comportamento concludente), avvenuta in data 1° marzo 2021.

Nel primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività (anno 2021) ha emesso fatture per 22.000 euro. Entro la fine del periodo d’imposta (31 dicembre 2021) ha incassato solo 21.100 euro (una fattura, pari a 900 euro, viene incassata nel corso dell’anno 2022).

I ricavi/compensi conseguiti dal Sig. Alessandro – ai fini della determinazione dei contributi previdenziali e dell’imposta sostitutiva dovuta – ammontano, pertanto, a 21.100 euro.

Però, al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia che gli imporrebbe di adottare la fatturazione elettronica sin dal 1° luglio 2022, deve ragguagliare ad anno i ricavi/compensi conseguiti nel 2021.

Ora, i ricavi/compensi sono stati conseguiti nell’arco di 306 giorni (rispetto ai 365 del periodo d’imposta).

Pertanto, il ragguaglio avverrà con il seguente calcolo:

21.100 euro x 365 / 306 giorni = 25.168 euro

Il Sig. Alessandro risulta obbligato ad emettere le fatture elettroniche sino dal 1° luglio 2022.

 

Periodo transitorio e riduzione delle sanzioni

La norma prevede che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Coloro che, dal prossimo 1° luglio, saranno obbligati all’emissione della fatturazione elettronica si prevede che  «Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022», ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura «immediata» (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972), in quanto si stabilisce che l’emissione della fattura (la trasmissione al SDI; cfr. articolo 21, comma 1, ultimo periodo, Dpr 633/1972) potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione [8].

Non è affatto chiaro se la locuzione «Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022» debba essere intesa come data di effettuazione dell’operazione (come farebbe supporre il riferimento alle sanzioni) ovvero come data di emissione (come farebbe pensare l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, a prescindere dalla data di effettuazione dell’operazione, come avvenuto in relazione all’introduzione dell’obbligo generalizzato della e-fattura a partire dal 1° gennaio 2019).

Rispettando tale termine allungato, il soggetto passivo non cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2.000 euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

 

Sanzioni soft
Fruiscono dell’esenzione dalle sanzioni 
 Non fruiscono dell’esenzione dalle sanzioni 
Soggetti all’obbligo della e-fattura dal 1° luglio 2022 (1)  Soggetti non obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022 (1)
Le operazioni attive (3) Le operazioni passive (3)
Le operazioni senza Iva (4) Le operazioni con Iva (4)

(1) Il maggior termine è concesso in favore di coloro «ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022» e quindi non a tutti i soggetti in regime forfettario. Per fare un esempio: il soggetto che nel 2021 ha conseguito ricavi/compensi non superiori a 25.000 euro (importo ragguagliato ad anno) potrà continuare ad emettere fattura in formato analogico (in quanto non è destinatario dell’obbligo della e-fattura sin dal 1° luglio 2022), ma rispettando i termini ordinari di emissione (es. 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione).

(2) Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che i soggetti che volessero (volontariamente) emettere fatture elettroniche dal 1° luglio 2022, o che già precedentemente avevano optato per le e-fatture, non potranno godere del maggior termine previsto dalla norma transitoria, non potendo gli stessi essere annoverati tra i soggetti sui quali l’obbligo «è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022».

(3) La moratoria interessa le fatture emesse (il riferimento – contenuto nel comma 3 dell’articolo 18 del Decreto Pnrr2 – alle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997 riguarda le violazioni del cedente o prestatore), e non anche gli acquisti in reverse charge, dato che l’assolvimento dell’imposta sugli acquisti sono in vigore da sempre (ad ogni modo, i soggetti forfettari dal 1° luglio 2022 ricadranno nell’obbligo di emettere autofatture per acquisti in reverse charge).

(4) La tolleranza riguarda solo le operazioni senza Iva (vedi richiamo alle sanzioni dal 5 al 10% dell’importo di cui al comma 2 citato al punto precedente) e quindi non si estende ad eventuali ritardi di fatturazione con Iva delle associazioni che operano con il regime della legge 398/1991.

 

Come si emettono le fatture (elettroniche)

Il soggetto forfettario che emette (o emetterà, a partire dal 1° luglio 2022 o da quando comunque scatterà l’obbligo) la fattura elettronica dovrà tener conto delle ordinarie regole previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757 e da altre disposizioni che regolano la fatturazione elettronica.

Utilizzerà il regime fiscale contrassegnato con il codice RF19.

Tra le regole da osservare ne segnaliamo alcune nella tavola che segue.

 

Regole di fatturazione
Argomento 
 Precisazioni 
Obbligo della e-fattura

L’obbligo riguarda le operazioni rese a soggetti (B2B o B2C) residenti o stabiliti in Italia.

Pertanto, resta facoltativo emettere fatture analogiche (cartacee) per fatture emesse a soggetti esteri.

In quest’ultimo caso si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato «codice destinatario» con valore convenzionale (XXXXXXX) (2).

Si veda infra, per un approfondimento, l’obbligo relativo all’esterometro

Numerazione della fattura

Il passaggio al formato elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti né, l’obbligo di tenuta di registri sezionali (Faq Agenzia delle Entrate n. 33/2018) (3).

La numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica (Rm 10 gennaio 2013, n. 1/E).

Così, ad esempio, alle fatture numero 1, 2, 3, 4 – emesse in formato analogico – possono succedere le numero 5, 6, 7, ecc. emesse in formato elettronico, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali

Termini di emissione
Quelli ordinari. È fatto salvo un periodo transitorio, in cui non si applicano le sanzioni per la tardiva fatturazione, relativo alle fatture «Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022»
Natura dell’operazione
Il documento indicherà il codice:

  • N2.2 (operazioni «non soggette – altri casi») per le operazioni interne;
  • N2.1 (operazioni «non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72») per le operazioni «estere» (territorialmente non rilevanti in Italia)

(4)

Note di variazione

Non solo e-fattura, ma anche le eventuali note di variazione che si rendessero necessarie dovranno, dal 1° luglio 2022, essere emesse in formato elettronico.

Secondo le indicazioni della Faq dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2018(3), dovrebbe inoltre essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedente fatturata (fino al 30 giugno analogicamente).

Bollo
Secondo le disposizioni del Dm 17 giugno 2014, con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma dovuta non supera 250 euro
Conservazione a norma (1)

Devono essere seguito le ordinarie regole e tempistiche già in uso dal 2019 per le fatture elettroniche (articolo 39, Dpr 633/1972).

Si ricorda che la conservazione «a norma» è un processo tecnologico stabilito dalla legge, che non si effettua con il semplice archivio del file nel computer

(1) Eventualmente avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica/i-servizi-dell-agenzia-fe/servizio-conservazione-elettronica ).
La conservazione sostitutiva a norma della fattura che è facoltativa quando la fattura è analogica (articolo 39, comma 3, terzo periodo, Dpr 633/1972), mentre è obbligatoria quando è elettronica (articolo 39, comma 3, secondo periodo, Dpr 633/1972). Per chi utilizza il servizio gratuito offerto dall’Agenzia, è stato affermato gli obblighi di conservazione elettronica «si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio» (articolo 1, comma 6-bis, Dlgs 127/2015; Cm 14/E/2019, paragrafo 8).

(2) Fino al 30 giugno 2022 l’utilizzo della fattura elettronica per i documenti emessi a soggetti esteri è utilizzabile (facoltativamente) per evitare l’esterometro (punto 9.4 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757). Dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio trasmettere il file in formato .xml tramite il SDI (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 1103, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

(3) Consultabile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/287582/FAQ+pubblicate+il+27+novembre+2018.pdf/a9b6f5ea-85c1-5dfa-5ebc-43088a327d58 .

(4) Infatti, l’articolo 1, comma 58, legge 190/2014 – nel disciplinare le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni con operatori non residenti – prevede che le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti, Dpr 633/1972.
Pertanto, secondo la Cm 10/E/2016, nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro Paese Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633 del 1972)», oltre che compilato l’elenco Intrastat. L’indicazione è corretta, in quanto come stabilito dalla giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia Ue, sentenza 26 ottobre 2020, in causa C-97/09), il regime delle piccole imprese in franchigia d’imposta (nel quale vanno annoverati i soggetti in regime forfettario e i soggetti in regime di vantaggio) si applica solo alle operazioni interne, restando escluse quelle territorialmente rilevanti in altro Paese UE (articolo 283, lettera c, Direttiva 2006/112/Ce).

(5) L’imposta di bollo (es. per le operazioni non territoriali N2.1) va assolta:

(i) con la modalità elettronica ai sensi del Dm 17 giugno 2014 in presenza di fatture elettroniche;

(ii) in modo tradizionale (contrassegno o autorizzazione virtuale ai sensi dell’articolo 15, Dpr 642/1973) nel caso di fatture analogiche (Risposta a consulenza giuridica 14/2020) a cui fa seguito (senza applicazione di bollo, trattandosi di una mera trasmissione di dati dell’operazione con la controparte estera) l’esterometro. A questo riguardo non può non evidenziarsi che le specifiche tecniche 1.1 del 29 dicembre 2021 precisano che nell’elenco A messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi entrano anche i «documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri nei quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con “SI”)»: parrebbe in altre parole che – anche nel caso di fatturazione analogica seguita dal relativo esterometro – il contribuente possa assolvere l’imposta di bollo ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia – per ogni trimestre – fornisce all’emittente 2 distinti elenchi:

  •  uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (non modificabile);
     
  • l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il secondo elenco è messo a disposizione dell’emittente, anche tramite un suo intermediario delegato, che potrà confermare i dati proposti o modificarli, anche più volte, se ritiene che il bollo non sia comunque dovuto. L’eventuale correzione va fatta entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre (limitatamente al secondo trimestre, entro il 10 settembre).

La visualizzazione degli importi dovuti è disponibile entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (limitatamente al secondo trimestre, entro il 20 settembre).

Il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento della fattura (salvo che per il 2° trimestre la cui scadenza è il 30 settembre) con (Dm 28 dicembre 2018): addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando un modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia, indicando i codici tributo istituiti con Rm 9 aprile 2019, n. 42/E.

 

Esempi di fatture emesse da un soggetto in regime forfetario

Sulla base di quanto anzidetto proponiamo alcuni esempi di fatture emesse da un soggetto in regime forfettario soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

 

Caso 1 – Fattura emessa a soggetto residente o stabilito in Italia per operazione interna

Fattura emessa a soggetto residente o stabilito in Italia per operazione interna

 

In considerazione del fatto che:

  •  il cessionario/committente potrebbe non sapere, nel periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, se il fornitore in regime forfettario è da subito obbligato o meno alla fatturazione elettronica (data l’introduzione graduale dell’obbligo in esame);
  •  la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico da parte di soggetti obbligati si ha per non emessa (articolo 1, comma 6, Dlgs 127/2015);
  •  il cessionario/committente che non riceve la fattura (elettronica, se il fornitore è obbligato) è sanzionato per la mancata regolarizzazione dell’operazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997; sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro; nel caso di acquisti da soggetti in regime forfettario, che non applicano l’Iva, la sanzione è dunque quella fissa di 250 euro),
    potrebbe essere opportuno che il soggetto in regime forfettario che emette la fattura indichi sulla stessa che, essendo sottosoglia, sta emettendo una fattura in formato analogico, avente piena rilevanza fiscale anche per il destinatario.
    Ad esempio potrebbe indicate una dicitura come la seguente: «contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25.000 nell’anno precedente, non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18, Dl 36/2022».
    In alternativa, il cliente, soggetto passivo d’imposta, potrebbe ben chiedere al forfettario, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25.000 euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell’anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022.

 

Caso 2 – Fattura emessa a soggetto Ue per operazione «estera»

Verso soggetti esteri la fattura può essere emessa in formato analogico, ma la trasmissione dei dati al SDI ai fini dell’esterometro richiede l’indicazione dei medesimi dati previsti per la e-fattura.

Fattura emessa a soggetto Ue per operazione estera

(*) Sia:

– nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro: aggiornamento (versione 1.6)” datata 4 febbraio 2022, pag. 26 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768 ) si legge:

“N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16”;

– sia nel Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021, n. 293384, Allegato A – Specifiche tecniche, pag. 53, si legge quanto segue:

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021, n. 293384, Allegato A - Specifiche tecniche, pag. 53

 

Con riguardo alle operazioni territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, nel quale il cliente è debitore dell’imposta, occorrerà quindi inserire la dicitura “INVCONT” nel file in formato XML da inviare al Sistema di Interscambio.

Questa indicazione vale per lo più per i servizi (o per le cessioni di beni diverse da quelle intraUe per le quali lo Stati membro di consumo ha obbligato i soggetti passivi a rendersi debitori dell’imposta), in quanto per le cessioni intracomunitarie di beni (con spostamento fisico dall’Italia ad altro Stato membro) la dicitura da indicare è “non imponibile”, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, DL 331/1993, secondo il quale (la sottolineatura è nostra):

“Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale”.

Oltre all’indicazione della dicitura INVCONT (inversione contabile) è possibile, facoltativamente (articolo 21, comma 6-bis, Dpr 633/1972), riportare la norma – interna o unionale – di riferimento (nel caso: «operazione non soggetta ad Iva per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr 633/1972 e articolo 44, Direttiva 2006/112/Ce»).

 

Caso 3 – Fattura emessa a soggetto extra-Ue per operazione «estera»

Verso soggetti esteri la fattura può essere emessa in formato analogico, ma la trasmissione dei dati al SDI ai fini dell’esterometro richiede l’indicazione dei medesimi dati previsti per la e-fattura.

(*) O anche solamente la norma – interna o unionale – di riferimento ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, Dpr 633/1972 (nel caso: «operazione non soggetta ad Iva per carenza del requisito territoriale, ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr 633/1972 e articolo 44, Direttiva 2006/112/Ce»).

 

Caso 4 – Fattura emessa per cessione a distanza intra-Ue B2C

Per le vendite a distanza di cui all’articolo 38-bis, DL 331/1993 l’emissione della fattura:

  •  non è obbligatoria se il fornitore ha aderito al regime OSS (articolo 74-sexies, Dpr 633/1972 e articolo 220, paragrafo 1, numero 2), Direttiva 2006/112/Ce), ferma restando la necessità di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dell’operazione (articolo 63-quater, paragrafo 1, Regolamento Ue 282/2011).
    È comunque ammessa la facoltà di emettere fattura (N3.2) maturando al contempo, similmente all’altro caso, plafond come esportatore abituale (Risposta a interpello 802/2021);
     
  • è obbligatoria se il fornitore, che non ha aderito al regime OSS, deve assolvere l’Iva nel Paese di destinazione (Paese del paese del consumatore).
    In questo caso il fornitore potrebbe decidere di emettere una fattura verso il consumatore finale estero e una fattura, lato italiano, che si qualifica come operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), DL 331/1993 (codice Natura N3.2)[10].
    La fattura emessa, lato italiano, se emessa elettronicamente assorbe l’esterometro ferma restando, anche in questo caso, la facoltà di procedere con fattura analogica e la comunicazione esterometro (solo fino al 30 giugno 2022).

 

Le fatture nelle vendite a distanza

Circa la modalità di fatturazione, Assosoftware in un primo momento aveva suggerito di indicare nell’eventuale fattura emessa il solo imponibile con codice natura “N7” (per operazioni con Iva assolta in altro Stato membro; l’utilizzo di questo codice è stato escluso dall’Agenzia delle Entrate), riportando l’Iva nel campo relativo alla descrizione o agli altri dati gestionali, o nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice “N2.2” (“Non soggette – Altri casi”).

Successivamente, è stato precisato che – qualora l’operatore intenda conteggiare le vendite a distanza in regime OSS nel plafond IVA – dovrà indicare l’imponibile con codice natura “N3.2” (“Non imponibili – Cessioni intracomunitarie”).

Le incertezze della situazione e i possibili mutamenti di interpretazione potrebbero – a ragione – indurre molti piccoli operatori nazionali (i soggetti in regime forfettario che lavorano tramite piattaforme elettroniche che facilitano le vendite ne sono un esempio) ad utilizzare specifici software per la fatturazione verso clienti esteri.

esempio di fattura nel commercio elettronico

 

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Fatture passive

Il fatto che i soggetti in regime forfettario rientrino, con le decorrenze viste, tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica porta con sé anche l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni – attive e passive – relative a

«cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche»

di cui all’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015 (cd. esterometro)[11].

Oltretutto, l’esterometro prevede la comunicazione dei dati delle operazioni intrattenute con soggetti esteri.

L’obbligo riguarda anche le operazioni passive («effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti», recita il riportato comma 3-bis), incluse – almeno secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate – quelle territorialmente non rilevanti in Italia, come le prestazioni alberghiere, di ristorazione, ecc. che si considerano effettuate all’estero (Cm 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 4.1; Risposta Interpello 27 marzo 2019, n. 85).

 

Esoneri dall’esterometro che restano in vigore:
  1. sotto il profilo soggettivo, sono esclusi dall’adempimento i soggetti passivi non stabiliti o non residenti nel territorio dello Stato italiano
  2. sotto il profilo oggettivo, invece, l’obbligo di comunicazione non sussiste per i dati relativi ad operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o, ancora, per cui sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica (tramite Sistema di Interscambio oppure tramite Otello)

Inoltre, è bene ricordare che i soggetti in regime forfettario (ma anche in soggetti in regime di vantaggio), allorché effettuano acquisti per i quali si applica il regime dell’inversione  contabile (cd. reverse charge) assumono la veste di soggetti passivi debitori dell’imposta (Cm 10/E/2016, paragrafo 4.1.2; Cm 14/E/2015; Cm 59/E/2010).

Con l’effetto che, a seguito dell’effettuazione dei cennati acquisti, devono effettuare – entro il 16 del mese successivo – il versamento dell’Iva tramite il modello F24.

Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di 10.000 euro annui (articolo 38, comma 5, lettera c), DL 331/1993), nonché gli acquisti interni in reverse charge per le associazioni di cui alla legge 398/1991 (Cm 14/E/2015).

La tavola che segue sintetizza gli obblighi di assolvimento dell’Iva da parte dei soggetti in regime forfettario (nei casi in cui è dovuta l’imposta).

 

Reverse charge e regime forfettario:

Tipologia di acquisto
Fino al 30 giugno 2022
Dal 1° luglio 2022 (o comunque dal momento in cui scatterà l’obbligo della e-fattura)
Acquisti assoggettati al reverse charge interno (es. acquisto di servizi di pulizia relativi ad un immobile) Applicazione del meccanismo di inversione contabile e versamento dell’Iva tramite modello F24 Applicazione del meccanismo di inversione contabile e versamento dell’Iva tramite modello F24
Acquisti intra-Ue di beni al di sotto della soglia di 10.000 euro (sempre che non si sia optato per l’applicazione dell’imposta mediante comunicazione del numero di identificazione Iva al fornitore e nella banca dati Vies) Il fornitore assoggetta l’operazione all’Iva del Paese di spedizione (Iva estera). Il cliente nazionale (il soggetto in regime forfettario) si limita a conservare la fattura ricevuta

1) Il fornitore assoggetta l’operazione all’Iva del Paese di spedizione (Iva estera). Il cliente nazionale (il soggetto in regime forfettario) si limita a conservare la fattura ricevuta:

2) comunica l’operazione nell’esterometro

Acquisti intra-Ue di beni a partire dal superamento della soglia di 10.000 euro
Altri acquisti – diversi dalle importazioni- territorialmente rilevanti in Italia effettuati presso fornitori esteri (es. acquisto di beni che si trovano in Italia e ceduti da fornitori Ue o extra-Ue; servizi generici resi da fornitori Ue o extra-Ue)
L’operazione rileva territorialmente in Italia, con necessità di assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge e di versamento della stessa con il modello F24 1) L’operazione rileva territorialmente in Italia, con necessità di assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge e di versamento della stessa con il modello F24;
2) comunica l’operazione nell’esterometro
Altri acquisti (di beni o servizi) territorialmente non rilevanti in Italia (es. acquisto di beni che si trovano allo stato estero, prestazioni alberghiere relative ad immobili all’estero) Il cliente nazionale (il soggetto in regime forfettario) si limita a conservare la fattura ricevuta Comunica l’operazione nell’esterometro

 

Esempio

Si faccia il caso di un soggetto in regime forfettario che, per dotarsi di un POS, fa un acquisto di un apparecchio di ricezione dei pagamenti (SumUp).

Successivamente riceve fatture per le commissioni che gli vengono addebitate per la gestione degli incassi.

Riceve dalla Germania una fattura per l’acquisto dell’apparecchio (acquisto intra-Ue di beni) e riceve, successivamente, le fatture per le commissioni spettante al gestore finanziario dal fornitore irlandese.

 

Acquisto Intra-Ue del bene

La trasmissione al SDI avviene inviando i seguenti dati. Entro il giorno 16 del mese successivo all’acquisto dovrà effettuare il versamento dell’Iva con il modello F24.

fattura acquisto del bene intra unione europea

 

Acquisto di servizi finanziari

La trasmissione al SDI avviene inviando i seguenti dati.

 

fattura elettronica per acquisto di servizi finanziari

 

Si ricorda che l’agenzia delle Entrate, con la Risposta Interpello 11 marzo 2020, n. 91, riguardo alle operazioni finanziarie, ha chiarito che «ai sensi del successivo articolo 17, comma 2», Dpr 633/1972

«il contribuente deve adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge, che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato Ue – avviene integrando la fattura ricevuta da Beta Ltd con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1) del decreto Iva, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento».

Pertanto, anche in assenza di Iva, va effettuata l’integrazione della fattura ricevuta e applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

Non va compilato il modello Intrastat per i servizi per i quali non è dovuta l’imposta.

Si ricorda, infatti, che l’obbligo di presentazione del listing è sancito dall’articolo 50, comma 6, DL 331/1993 (articolo 262, Direttiva 2006/112/Ce) e riguarda le operazioni per le quali è dovuta l’Iva nel Paese del committente/cessionario.

Non sono oggetto di comunicazione nei modelli Intrastat le prestazioni per le quali non è dovuta l’Iva nello Stato del committente (articolo 5, comma 4, Dm 22 febbraio 2010).

 

La tavola che segue illustra gli obblighi relativi all’esterometro da parte dei soggetti forfettari che saranno obbligati alla fatturazione elettronica.
Obbligo dell’esterometro:
Operazioni effettuate
Assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati
Operazioni attive Anche se, per operazioni effettuate verso clienti esteri, la fattura potrà continuare ad avere il formato analogico, il cedente/prestatore dovrà trasmettere i dati dell’operazione al SDI con il formato .xml (utilizzato per la e-fattura) (*)
Operazioni passive Per l’acquisto di beni e servizi, non documentati dalla bolletta doganale di importazione, va effettuato l’eventuale assolvimento dell’Iva (questo aspetto non rappresenta una novità) e va effettuata la trasmissione telematica dei dati (questo aspetto rappresenta, invece, una novità) con l’utilizzo dei previsti «Tipo documento» TD17, TD18 e TD19 (**)

(*) Con riguardo alla trasmissione delle operazioni attive, dovrà essere effettuata entro gli ordinari termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

(**) I piccoli operatori economici, come potrebbero essere i soggetti in regime forfettario, potrebbero non essere avvezzi in procedure informatiche e/o fiscali, e potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare la tempistica della comunicazione dei dati («entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione»). Resta ferma l’eventuale sanzione per l’omesso assolvimento dell’imposta con il meccanismo del reverse charge (sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro ovvero, se l’acquisto non risulta dalla contabilità, dal 5 al 10% del valore dell’acquisto con minimo di 1.000 euro; il soggetto in regime forfettario è esonerato dalla tenuta della contabilità), come previsto dall’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997.

Quindi le sanzioni che interessano i forfettari sono principalmente quelle relative alla corretta tempistica di assolvimento dell’Iva (tempistica che ora potrà essere vagliata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della trasmissione dei dati al SDI).

Non sono, invece, particolarmente gravose le sanzioni amministrative per il non corretto invito dei dati attraverso l’esterometro (2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi, oppure quelli corretti).

Si ricorda che con la Direttiva Ue 18 febbraio 2020, n. 2020/284 si è dato impulso a rafforzare la cooperazione amministrativa al fine di combattere le frodi in materia di Iva, prevedendo la raccolta dei dati di pagamento in un formato armonizzato, tramite il sistema Cesop (Central electronic system of payment information). È stata, quindi, creata una banca dati centrale finanziata dall’Unione (Cesop) per raccogliere, archiviare ed elaborare le informazioni relative ai pagamenti, per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari. La Direttiva dovrà essere recepita in vista dell’entrata in vigore del 1° gennaio 2024.

 

Intervento del Decreto Semplificazioni fiscali

Il Decreto Semplificazioni fiscali, approvato dal CdM il 15 giugno 2022, ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi (da parte di soggetti residenti o stabiliti in Italia presso soggetti esteri) non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, Dpr 633/1972, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro (a tal fine è modificato l’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015).

 

Novità del DL Semplificazioni ed esclusioni dall’esterometro:
Acquisto di beni Non si compila l’esterometro relativamente ai beni (mobili o immobili) situati fuori dall’Italia (articolo 7-bis, Dpr 633/1972)
Acquisto di servizi Non si compila l’esterometro relativamente ai servizi in deroga (articoli 7-quater e seguenti, Dpr 633/1972) (*)

(*) È il caso delle prestazioni relative a bei immobili situati all’estero, in quanto si deve aver riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso, ovvero dei servizi di trasporto di persone (nei rapporti B2B), per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (rispettivamente, lettere a) e b) del citato articolo 7-quater).

 

Per i servizi generici (articolo 7-ter, Dpr 633/1972) il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta, per cui non opera l’esclusione dall’esterometro.

Restano escluse dalla comunicazione – a prescindere dall’importo – le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio [12] (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).

 

I primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

In occasione di un recente incontro (metà giugno 2022) dell’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata sono stati forniti alcuni chiarimenti.

 

Chiarimenti dell’Agenzia:
Argomento
Risposta
Regime fiscale 
Per la corretta compilazione della fattura elettronica occorre indicare nel file Xml il codice RF19 nel campo Regime fiscale
Natura dell’operazione

Le operazioni effettuate dal soggetto in regime forfettario sono identificate con il codice natura N2.2.

Per una sintesi si veda la tavola che segue.

Operazione
Codice Natura / Tipo documento
Ciclo attivo
Cessioni di beni che si trovano all’estero (ovvero non hanno lo status di beni nazionali o unionali) N2.1 / TD1 (*)
Cessioni di beni che si considerano effettuate in Italia N2.2 / TD1
Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti fuori d’Italia N2.1 / TD1 (*)
Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia N2.2 / TD1
Ciclo passivo
Acquisti di beni non soggetti ad Iva per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’articolo 7-bis, Dpr 633/1972 (es. rifornimento di carburante all’estero) N2.2 / TD19 (**)

Acquisto di servizi non soggetti ad Iva per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’articolo 7-quater e seguenti, Dpr 633/1972 (es. prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate all’estero).

In pratica, si tratta dei servizi “in deroga”

N2.2 / TD17 (**)

(*) Il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”.

(**) Anche le specifiche tecniche (versione 1.7) allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018) precisano, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD19”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia”.

Ne deriva che il codice “N2.1” parrebbe essere destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

Bollo

Poiché le operazioni effettuate dai forfettari non sono soggette ad Iva, per quelle di importo superiore a 77,47 euro va pagata l’imposta di bollo di 2 euro.

A tale riguardo, è stato chiesto all’Agenzia se il SDI calcola l’importo del bollo dovuto anche nei casi di mancata indicazione dell’importo stesso sulla fattura.

È stato confermato che il sistema, con l’apposito servizio già in uso per i soggetti non forfettari, esporrà l’imposta di bollo dovuta (elenco B).

In sostanza, l’imposta, al termine di ogni trimestre, il servizio telematico Fatture e Corrispettivi calcola e comunica l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI.

Le fatture inviate tramite SdI che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo sono appositamente integrate a cura dell’AE attraverso procedure automatizzate che segnalano, entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, al soggetto emittente l’importo dovuto.

 

Ulteriori effetti dell’emissione della fatturazione elettronica

L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica ha riflessi anche in tema dei termini di decadenza dall’accertamento, ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, l’articolo 3, Dlgs 127/2015 stabilisce che sono ridotti di due anni i termini nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

Questa disposizione di favore è destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (Risposta Interpello 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli articoli 3 e 4, Dm 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).

Non è chiaro se la disposizione di favore interesserà l’anno 2022, nel quale la fatturazione elettronica sarà obbligatoria solo in corso d’anno.

Dovrebbe, però, applicarsi la disposizione dell’articolo 1, comma 74, legge 190/2019 (valevole per i soli soggetti in regime forfettario) e mente del quale

«per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

 

Pagamenti tracciabili

Sempre dalla medesima data del 1° luglio 2022 si applicano le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento di beni e servizi, anche professionali, mediante carte di pagamento (articolo 15, comma 4-bis, DL 179/2012; articolo 15, Dl 36/2022).

 

Sanzioni della mancata accettazione di pagamenti tracciabili:
Sanzione amministrative
 Precisazioni 
La sanzione è pari a 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, aumentata del 4% del valore della transazione. È esclusa la possibilità, di procedere al pagamento in misura ridotta.

 

Coloro che si doteranno di POS ceduti e/o gestiti da soggetti esteri (es. Sumup), dovranno assolvere gli Iva delle fatture passive.

 

 

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A cura di Luca Bianchi e Claudio Sabbatini

Giovedì 23 Giugno 2022

 

***

NOTE

Nota 1. Sussiste uno stretto legame tra fatturazione elettronica (obbligatoria, di cui all’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) ed esterometro, dato il richiamo a detti soggetti (ossia al comma 3) ad opera dell’articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015. Torna su ⇑

Nota 2. Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi residenti e stabiliti, sia coloro che si sono semplicemente identificati in Italia (articolo 1, Dm 21 giugno 2021). Torna su ⇑

Per le cessioni di beni non imponibili articolo 71, Dpr 633/1972 (codice natura dell’operazione N3.3) verso operatori sammarinesi sarà obbligatorio dal 1° luglio 2022 l’uso della fatturazione elettronica (articoli 3 e 5, Dm 21 giugno 2021; articolo 12, DL 34/2019) tramite il SdI (codice destinatario 2R4GTO8 corrispondente all’Ufficio tributario di San Marino). 

Come vedremo in seguito, analizzando le soglie che obbligano i forfettari nazionali alla e-fattura in modo progressivo, i soggetti “sotto soglia” continueranno a essere esonerati dall’e-fattura (e conseguentemente dall’esterometro) per tutte le operazioni, comprese le cessioni a San Marino, fino a tutto il 2023. 

Nota 3. L’autorizzazione della Ue si è resa necessaria perché la norma unionale equipara la fattura cartacea a quella elettronica, per cui il soggetto passivo d’imposta può – indifferentemente – emettere il documento secondo la modalità (analogica o elettronica) che più gli aggrada, fermo restando la necessità che l’emittente si accordi in tal senso con il destinatario (articoli 218, 232 e 233, Direttiva 2006/112/Ce). Torna su ⇑

Nota 4. L’obbligo della fatturazione elettronica continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ai sensi dell’articolo 35-ter, Dpr 633/1972 o abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972.

Come ben ricordato dalla Risposta Interpello 11/2021 l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale «non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore (cfr. circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, nonché risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E)»Torna su ⇑

Nota 5. Non è chiaro se risulti valida – ai fini dell’esenzione dall’esterometro – una bolletta doganale emessa dall’amministrazione fiscale di altro Stato Ue, che sicuramente è valida ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dei servizi internazionali di cui all’articolo 9, Dpr 633/1972 (Cm 37/E/2011, paragrafo 5).

Potrebbe essere il caso del soggetto nazionale che immette in libera pratica beni di provenienza extra-Ue in altro Stato membro (con assolvimento dei dazi ma non dell’Iva, cd. regime 42), facendoli proseguire a destino del cliente in altro paese comunitario cui sono fatturati dalla posizione Iva aperta nel paese d’introduzione dei beni.  Torna su ⇑

Nota 6. Ci permettiamo di ricordare che la norma nazionale (articolo 1, comma 3, Dlgs 125/2015) impone l’emissione della fattura elettronica solo per le operazioni effettuate “tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, ma la decisione unionale (decisione Ue n. 2018/853), nell’autorizzare l’Italia a introdurre detto obbligo,

“non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale”.

Pertanto, come chiarisce la Cm 13/E/2018:

“non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”.

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Nota 7. Continua a restare in vigore, quindi, almeno sino a fine anno (2022), il divieto di emissione di fatture elettroniche:

  •  per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (articolo 10-bis, DL 119/2018);
     
  • per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, DL 135/2018).

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Nota 8. Si ricorda che il momento di effettuazione dell’operazione è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 6, Dpr 633/1972.  Torna su ⇑

Nota 9. Ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, DL 331/1993, si qualificano come “vendite a distanza intracomunitarie di beni” le cessioni di beni aventi le seguenti caratteristiche:

  • i beni sono spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto;
     
  • il trasporto o la spedizione sono effettuati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente;
     
  • i beni sono destinati a persone fisiche non soggetti d’imposta, a soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex articolo 72, Dpr 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (si tratta di enti non soggetti passivi d’imposta, dei produttori agricoli in regime speciale ex articolo 34, Dpr 633/1972 e dei soggetti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile).

In ambito unionale la relativa definizione è recata dall’articolo 14, paragrafo 4, Direttiva 2006/112/Ce.

Sono escluse dalla disciplina:

  • le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
     
  • le cessioni di beni da installare, montare o assiemare nello Stato membro di arrivo a cura del fornitore o per suo conto;
     
  • e le cessioni di beni soggette al regime del margine (articolo 37, comma 2, DL 41/1995).

Nota 10.  L’articolo 46, comma 3, DL 331/93 prevede per le stesse l’obbligo di emissione della fattura.  Torna su ⇑

Nota 11. Il citato comma 3-bis prevede che l’obbligo dell’esterometro è posto in capo ai soggetti di cui al comma 3, ossia ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (tra i quali sono inclusi, a partire dal 1° luglio 2022, anche i soggetti in regime forfettario).

Dal 1° luglio 2022 i dati relativi all’esterometro sono trasmessi telematicamente al SDI con il formato .xml (articolo 5, comma 14-ter, DL 146/2021). Torna su ⇑

Nota 12. Si veda la precedente nota n. 6.

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Fattura Elettronica obbligatoria per i Forfettari

Webinar gratuito del 1/07/2022

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Durante l’incontro approfondiremo l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti finora in regime forfettario:

Estensione dell’obbligo di fattura elettronica: norme comunitarie e deroghe interne

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Decorrenza delle novità

Ciclo attivo: contenuto della fattura, termini di emissione

Ciclo passivo: obblighi di conservazione e di trasmissione delle fatture

✔ Legami con l’esterometro

Casistica ed esempi

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati,

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