Per il regime forfettario il 2023, è un anno di cambiamenti, in quanto sono state introdotte novità sulla nuova soglia dei ricavi/compensi più elevata della precedente.
Ne approfittiamo per trattare alcune criticità, fra cui le fatture incassate in caso di passaggio di regime.
Il nuovo limite di ricavi e compensi per il regime forfettario
Come noto, il limite dei ricavi/compensi, deve essere ragguagliato ad anno e verificato nell’esercizio precedente l’accesso al regime agevolato. Se un soggetto ha superato nel 2022 il limite dei 65.000 euro, ma non quello degli 85.000 euro e, pur possedendo i requisiti per restare nel regime forfettario, decide di uscirne, dovrà indicare tale opzione nel modello Iva 2024 sul 2023, rigo VO33, casella 1.
Come si legge dalle istruzioni, l’opzione è vincolante per un triennio; tuttavia, ciò vale soltanto in caso di passaggio a un regime in contabilità ordinaria, poiché i passaggi delle imprese minori sono liberi, ossia non soggetti al vincolo triennale, trattandosi di passaggi tra regimi naturali (ris. Agenzia Entrate n. 64/E/2018, e circ. n. 9/E/2019, par.3.1).
Passaggio tra regimi e fatture sospese
In tema di passaggi tra regimi, bisogna ricordare che nel campo dei lavoratori autonomi opera il principio di cassa, ossia i costi e i ricavi rilevano quando si manifesta il pagamento/incasso.
Pertanto, può succedere che la fattura emessa nel 2022 in regime forfettario sia incassata nel 2023 in regime ordinario.
In tal caso, la fattura deve essere incassata senza Iva poiché al momento dell’emissione il soggetto era un forfettario; tuttavia, deve essere operata la ritenuta, che invece è legata al momento del pagamento.
Come può accadere il caso contrario, ossia fattura emessa nel 2022 nel regime ordinario, quindi con Iva e ritenuta, e incassata nel 2023 in regime forfettario.
In tal caso, la fattura deve essere incassata per imponibile e Iva che il contribuente dovrà versare; comunque, non deve essere applicata la ritenuta, poiché al momento dell’incasso il professionista è nel regime dei forfettari.
Un’altra novità del 2023 consiste nella fuoriuscita dal regime agevolato in corso d’anno in caso di superamento di 100.000 euro.
L’art. 1, comma 71 L. 190/2014 prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni per l’accesso o si verifica una causa di esclusione.
A tale comma la legge di Bilancio 2023 aggiunge un altro periodo, ove è previsto che il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti siano superiori a 100.000 euro.
In questa ipotesi è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Non è disposto nulla per il diritto alla detrazione dell’Iva per le operazioni passive, che per analogia dovrebbe essere possibile nel medesimo momento di superamento della soglia dei 100.000 euro.
Contribuenti forfettari e obbligo di fatturazione elettronica
Per quanto riguarda la tipologia di fatture che deve emettere il contribuente forfettario, si ricorda che il Consiglio europeo il 13.12.2021, con la decisione n. 2021/2251, ha prorogato al 31.12.2024 l’utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l’obbligo della stessa anche alle piccole imprese e in particolare ai contribuenti minimi (D.L. 98/2011) e forfettari (L. 190/2014).
È stato eliminato l’esonero dalla fatturazione elettronica per tali regimi agevolati con un discrimine temporale:
- se nel 2021 il contribuente ha conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, superiori a 25.000, deve emettere fatture elettroniche dal 1.07.2022;
- se nel 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000, dovrà emettere fatture elettroniche soltanto dal 1.01.2024.
Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ 22.12.2022, n. 150 e la circolare n. 26/E/2022.
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A cura di Francesco Costa
Venerdì 17 febbraio 2023
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
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