Termini ordinari per l'emissione della fattura elettronica per i forfettari

Dal 1° ottobre anche i forfettari sono tenuti all’emissione di fattura elettronica entro gli ordinari termini di 12 giorni. Esaminiamo alcuni casi particolari

La fattura elettronica per i forfettari: invio entro i termini ordinari

termini ordinari fattura elettronica forfettariA partire dallo scorso 1 ottobre 2022 anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad emettere la fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo così dalla agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del DL 36/2022 in base alla quale, per il terzo trimestre 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, per:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’ 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
     
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime agevolato beneficia  ancora dei termini estesi, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

 

Attenzione ad alcuni casi particolari!

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovono rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72.

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ha ceduto un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022. Attenzione però: qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del DPR 633/1972) fosse avvenuta il giorno successivo (1 ottobre 2022), la fattura elettronica immediata deve essere emessa entro i canonici dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/1972.

Dal 1° ottobre 2022 sono entrate in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C – versione 1.7.1 – nonché per quella B2G – versione 1.3.2.

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con IVA.

È giusto ricordare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.

 

Fatture elettroniche e nuove specifiche tecniche

In merito le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre vengono scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Infine, si segnala che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476).

Questo sembrerebbe escludere la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche:

Regime forfettario, Legge di Bilancio e fatturazione elettronica

Forfettari: fattura elettronica, esterometro e altre novità 2022

Obbligo fattura elettronica per forfettari dall’1 luglio 2022

 

A cura di Francesco Costa

Lunedì 10 ottobre 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

Circolare Settimanale Commercialista Telematico

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati, e girabili ai clienti del tuo studio.

SCOPRI DI PIU’ >