Dal prossimo 1 Luglio 2022 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari con un volume d’affari superiore a 25mila euro. Vediamo cosa cambierà in pratica e quali sono le sanzioni in caso di errata fatturazione.
Obbligo fattura elettronica
L’obbligo di fattura elettronica è stato generalizzato per tutti gli operatori economici a partire dal 2019, ad esclusione di specifiche fattispecie individuate dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Esoneri di natura “soggettiva” |
I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) o in regime “dei minimi” (DL 98/2011) e i soggetti passivi che hanno optato per il regime forfettario L. n. 398/91 (associazioni senza scopo di lucro e società sportive dilettantistiche) che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000. Tali soggetti sono obbligati alla fattura elettronica solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (“fatturaPA”). Vi rientrano, inoltre, le operazioni effettuate o ricevute nei confronti di controparti non stabilite in Italia (l’eventuale adozione della fattura elettronica, anche nella forma di autofattura per le operazioni ricevute, ha il vantaggio di evitare l’indicazione nel cd. “esterometro”). |
Esoneri di natura “oggettiva” |
Le fattispecie (non modificate) sono riferite agli operatori sanitari. L’obbligo segue alla decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2021/2251, la quale nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non ha incluso l’esclusione dei soggetti passivi in “regime di franchigia” per le piccole imprese. |
Argomenti trattati:
- Estensione a minimi e forfettari
- Forma e contenuto delle fatture elettroniche
- Sanzioni per tardiva emissione
- Moratoria per forfettari
- Casi di esonero che rimangono
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Estensione dell’obbligo di fattura elettronica a minimi e forfettari
Come anticipato, a seguito dell’autorizzazione dell’UE, l’art. 18, comma 2, Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 interviene ora a modificare l’art. 1, comma 3, D.lgs 127/2015 abrogando le situazioni di esonero soggettivo da obbligo di emissione della fattura elettronica con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.
In particolare, viene d