Chiudere la partita IVA non è sempre semplice, soprattutto quando restano prestazioni da fatturare o compensi da incassare. Tra adempimenti, responsabilità degli eredi e nuovi chiarimenti dell’Amministrazione, emergono soluzioni operative e margini di flessibilità che possono fare la differenza. Ecco cosa sapere prima di cessare l’attività.
Cessazione dell’attività professionale e chiusura della partita IVA: limiti, adempimenti e chiarimenti delle Entrate
La cessazione dell’attività professionale, con conseguente chiusura della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate e ha visto nel tempo diversi pronunciamenti, sia da parte dell’Amministrazione finanziaria che della giurisprudenza.
In linea generale il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese, ancora da fatturare, pur se appare possibile procedere alla fatturazione di tutti i compensi, compresi quelli ancora non riscossi (con evidenti riflessi sul piano reddituale ed Iva) e, successivamente, cessare l’attività professionale anticipatamente.
Vediamo, quindi, di fornire delle indicazioni utili, alla luce dell’ultima risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate – n.118 del 22 aprile 2025 -.
Il pensiero delle Entrate
La R.M. n. 232/E/2009
Sulle modalità di chiusura della partita Iva, la risoluzione delle Entrate n. 232/E/2009, pur se in ordine alle fatture ad esigibilità differita, dopo aver precisato che il professionista non può procedere alla chiusura della partita IVA, fintanto che non avviene la riscossione del credito, ha affermato che tuttavia, qualora l’istante volesse comunque chiudere la propria partita IVA, senza attendere l’esito del procedimento pendente, dovrà procedere al previo versamento dell’imposta indicata in fattura (nel caso specifico oggetto di contestazione).
La circolare n. 11/E/2007
Le Entrate, con la circolare n. 11/E/2007 (paragrafo 7.1), hanno sostenuto che:
“l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
La circolare n. 17/E/2012
Principi sostanzialmente confermati e richiamati nella circolare n. 17/E/2012 (paragrafo 5.1): laddove un contribuente…
“..cessi l’attività quando ancora esistono…compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi e