Diventa definitivo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie

Il decreto legislativo correttivo della Riforma, approvato da pochissimo, mette a regime il noto divieto di fatturazione elettronica, nonostante il Garante della Privacy avesse proprio recentemente dato il proprio assenso alla fattura elettronica per gli operatori sanitari oggi esentati.

fattura elettronica prestazioni sanitarieE’ stato approvato l’attesissimo Decreto Legislativo Correttivo in tema di CPB e adempimenti tributari. Rinviando alle prossime trattazioni gli aspetti del Concordato Preventivo biennale, diamo qui spazio a una misura che obiettivamente ha colto di sorpresa ossia la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

Ultimamente il divieto era sembrato fosse stato fatto un po’ forzatamente, visto che era stato protratto non per l’intero anno 2025 (come avvenuto negli anni precedenti), ma solo fino al 31 marzo, salvo poi come sappiamo essere successivamente esteso a tutto il 2025. Tra l’altro, lo stesso Garante della Privacy (che come sappiamo è a capo della ratio del divieto in commento) aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ad ogni modo, oggi la nuova situazione è questa, che andiamo a riassumere.

Nessuna fatturazione elettronica per  le prestazioni sanitarie

Come si ricorderà, tale divieto è sempre stato di natura transitoria, dal 2019 al 2025, come previsto dall’art. 10-bis del D. L. n.119/18. Adesso, viene eliminato il riferimento a tale norma, sancendo definitivamente la fatturazione “non elettronica”.

L’esenzione dall’obbligo (anzi, il divieto) vale, lo ricordiamo:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, ma solo con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
  • per i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo pubblicato un approfondimento sui medici veterinari

In tale intervento, abbiamo avuto modo di sottolineare l’aspetto sanzionatorio, che non ha natura fiscale; per esso, sarebbe opportuno un intervento che chiarisse, praticamente e non solo nella teoria, quali siano tali profili sanzionatori in capo ai soggetti che per errore emettano in formato elettronico fatture relative a prestazioni sanitarie che avrebbero, invece, dovuto essere emesse in formato analogico.

6 giugno 2025

Danilo Sciuto