Le misure cautelari tributarie

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 28 ottobre 2021

Le misure cautelari garantiscono il credito erariale in presenza di una situazione di pericolo per la riscossione. La normativa di riferimento è stata oggetto di modificazioni e integrazioni nel corso del tempo.
L’intreccio tra le norme in materia di misure cautelari e la tematica dell’accertamento “anticipato” è stata anche recentemente esaminata dalla Corte di Cassazione.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’emanazione anticipata dell’atto impositivo – che comprime i 60 giorni ordinariamente concessi ai contribuenti per la produzione di memorie difensive – possa essere giustificata, appunto, dall’esigenza da parte dell’amministrazione di richiedere le misure cautelari.

Le misure cautelari tributarie: l'accertamento anticipato

misure cautelari tributarieIl potere di accertamento può essere esercitato, sia ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF), sia ai fini dell’IRAP e dell’IVA, a partire dal giorno 60 + 1 dopo la consegna al contribuente della copia del pvc, e fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La posizione del contribuente è quindi doppiamente garantita, dato che può essere assoggettato ad accertamento solamente tra un termine iniziale (finalizzato anche a consentirgli di esprimere la propria posizione nei confronti dell’ufficio) e un termine finale (quello di decadenza dell’attività di accertamento).

Al termine iniziale tuttavia l’ufficio può derogare, se sussistono condizioni di “particolare e motivata urgenza”.

La possibilità di non osservare, a determinate condizioni, il periodo di 60 giorni anteriore dell’emanazione / notifica dell’avviso di accertamento, è stata oggetto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 244/2009 (decisione del 16.07.2009, deposito 24.07.2009).

Pur non ritenendo violate le disposizioni costituzionali degli artt. 24 e 111, la Corte ha indicato un principio “mediano”, affermando che l’accertamento anticipato non è automaticamente colpito da invalidità, ma per poter essere valido deve essere assistito da “particolare urgenza” e da un’idonea motivazione, la cui dimostrazione compete all’ufficio accertatore.

 
Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Condizioni che giustificano l'accertamento anticipato

La particolare urgenza, per poter giustificare l’emanazione dell’accertamento nei 60 giorni successivi alla consegna del pvc, non può ridursi a considerazioni di carattere generale: la sua “peculiarità” deve quindi essere verificata con riferimento al caso specifico.

A titolo esemplificativo, la particolare urgenza può ricorrere in presenza di:

  • pericoli di perdita del credito erariale;
  • accertamenti collegati a reati tributari.

Secondo la Cassazione (ordinanza 25.07.2018 n. 19789), le ragioni di urgenza che consentono l'inosservanza del termine dilatorio “devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente sc