L’intreccio tra le norme in materia di misure cautelari e la tematica dell’accertamento “anticipato” è stata anche recentemente esaminata dalla Corte di Cassazione.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’emanazione anticipata dell’atto impositivo – che comprime i 60 giorni ordinariamente concessi ai contribuenti per la produzione di memorie difensive – possa essere giustificata, appunto, dall’esigenza da parte dell’amministrazione di richiedere le misure cautelari.
Le misure cautelari tributarie: l'accertamento anticipato
Il potere di accertamento può essere esercitato, sia ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF), sia ai fini dell’IRAP e dell’IVA, a partire dal giorno 60 + 1 dopo la consegna al contribuente della copia del pvc, e fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La posizione del contribuente è quindi doppiamente garantita, dato che può essere assoggettato ad accertamento solamente tra un termine iniziale (finalizzato anche a consentirgli di esprimere la propria posizione nei confronti dell’ufficio) e un termine finale (quello di decadenza dell’attività di accertamento).
Al termine iniziale tuttavia l’ufficio può derogare, se sussistono condizioni di “particolare e motivata urgenza”.
La possibilità di non osservare, a determinate condizioni, il periodo di 60 giorni anteriore dell’emanazione / notifica dell’avviso di accertamento, è stata oggetto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 244/2009 (decisione del 16.07.2009, deposito 24.07.2009).
Pur non ritenendo violate le disposizioni costituzionali degli artt. 24 e 111, la Corte ha indicato un principio “mediano”, affermando che l’accertamento anticipato non è automaticamente colpito da invalidità, ma per poter essere valido deve essere assistito da “particolare urgenza” e da un’idonea motivazione, la cui dimostrazione compete all’ufficio accertatore.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Condizioni che giustificano l'accertamento anticipato
- La centralità del Contraddittorio
- Le Misure cautelari tributarie
- Misure cautelari: i poteri di cui si avvale il Fisco
- Le opzioni per la Guardia di finanza
- La Notifica al contribuente
- Decreto del Presidente
- Le Garanzie che può offrire il contribuente
- Perdita di efficacia delle misure cautelari
- Presupposti di esercizio
- Ambito soggettivo di applicazione
- Orientamento della Cassazione
- Il caso: atto impositivo illegittimo in quanto notificato prima dei 60 gioni
- Inquadramento della questione
- Idoneità del motivo
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Condizioni che giustificano l'accertamento anticipato
La particolare urgenza, per poter giustificare l’emanazione dell’accertamento nei 60 giorni successivi alla consegna del pvc, non può ridursi a considerazioni di carattere generale: la sua “peculiarità” deve quindi essere verificata con riferimento al caso specifico.
A titolo esemplificativo, la particolare urgenza può ricorrere in presenza di:
Secondo la Cassazione (ordinanza 25.07.2018 n. 19789), le ragioni di urgenza che consentono l'inosservanza del termine dilatorio “devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente sc