Accesso presso il detentore delle scritture contabili - termine dilatorio da rispettare: il fatto
La Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia, che aveva accolto i ricorsi proposti contro tre avvisi di accertamento IVA e II.DD. 2006 emessi nei confronti di una società Immobiliare e dei suoi soci.
La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell’art.12, comma 7, della L. n. 212 del 2000.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, poiché la CTR ha confermato la statuizione di invalidità dell’avviso di accertamento a causa della sua emissione prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla disposizione legislativa evocata, in presenza di accertamento “a tavolino”, “in quanto l’accesso è stato effettuato presso il depositario delle scritture contabili in una sola giornata, e avendo altresì escluso, quanto alla ripresa IVA, particolari ragioni di urgenza”.
Il pensiero della Corte
La Corte, ordinanza della Corte di Cassazione n. 5254 del 26 febbraio 2020, in apertura, conferma che:
«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tribu