Novità e-commerce: già possibile registrarsi a OSS e IOSS

Dall’1 aprile 2021 è possibile accedere alla registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS, disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si muovono così i primi passi verso l’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero. Proponiamo un rapido ripasso delle novità in arrivo…

Al via la registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS

registrazione oss e iossIl MEF rende nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA OSS e IOSS, disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, in preparazione dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Nello specifico a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:

  • il regime “OSS” (One Stop Shop), applicabile:
    • al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;
    • ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;
       
  • il regime c.d. “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

 

Le novità per l’e-commerce

Queste novità applicabili per le vendite a distanza nei confronti di consumatori finali privati possono essere riassunte così:

  • le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, cioè nello Stato dell’acquirente;
     
  • in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
     
  • in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
     
  • il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).

In pratica il citato regime semplificato “MOSS” (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

Per determinare la soglia di € 10.000 va tenuto conto non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni, ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.

Questa nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, ed anche per le cosiddette “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il “IOSS”.

È previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

 

I nuovi servizi

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono qui di seguito elencati:

  • “OSS non-UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE;
     
  • “OSS UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono / trasportano beni a partire dall’Italia;
     
  • “IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE.

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

Infine ricordiamo che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.

 

Fonte: Comunicato stampa del MEF del 29.3.2021

 

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e segnaliamo che è visionabile GRATUITAMENTE la registrazione dell’ottimo webinar: IVA nell’E-commerce: cosa cambia dal primo luglio 2021

 

A cura di Francesco Costa

Martedì 4 maggio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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