Come impatta il nuovo regime fiscale per il commercio elettronico sul contribuente forfettario? I nostri esperti analizzano la nuova normativa sulle vendite a distanza intracomunitarie ed extracomunitarie
ECOMMERCE: IL DUBBIO DEL FORFETTARIO
Sono un contribuente con partita iva in regime forfettario e gestisco un eCommerce che vende IN ITALIA.
Le mie merci però vengono acquistate da fornitori che operano in: SPAGNA, LITUANIA, REGNO UNITO e CINA.
Seppur rappresenta un’operazione facoltativa, per non creare sorprese negative ai nostri clienti (addebito IVA) all’arrivo del pacco, ci siamo registrati a questo regime IOSS.
Ora vorrei sapere se il discorso IOSS vale su tutti i fornitori dei paesi sopra menzionati o solo quelli fuori dall’UE.
RISPOSTA
L’adesione al regime IOSS (Import One Stop Shop o sportello unico per le importazioni), introdotto dall’ 1 luglio 2021 dal Dlgs 83/2021 (in recepimento della Direttiva Ue 2017/2455), è facoltativa; l’adesione ad esso[1] consente di dichiarare e versare l’IVA mensilmente in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro[2].
Il regime consente una facilitazione delle operazioni di importazione, giacché dall’ 1 luglio 2021 è stata abolita l’esenzione IVA per le piccole spedizioni (in genere, fino a 22 euro), con l’effetto che da tale data anche le merci di valore modesto importate nell’Ue sono soggette all’imposta (ci riferiamo all’IVA; resta in vigore, infatti, l’esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro importati nell’Ue).
Sul punto si veda la circolare 26/D/2021 (dell’Agenzia delle Dogane).
La semplificazione operata dal legislator