E’ necessario presentare l’Intrastat per le operazioni UE effettuate verso i consumatori privati in regime OSS?
Nel caso di emissione di operazioni in regime OSS verso consumatori privati, la fattura come deve essere impostata? Indicando la non imponibilità ex art. 41 e indicando l’Iva estera?
Fatturazione per operazioni verso privati in regime OSS
DOMANDA
L’utente, che ha assistito al corso dal titolo “e-Commerce e nuovi regimi OSS e IOSS: casi pratici” di venerdì 8 ottobre, ci chiede:
“Vi sono novità (rispetto a quanto da loro affermato in altri convegni nei mesi passati) relativamente ai seguenti due aspetti:
- è necessario presentare l’Intrastat per le operazioni Ue effettuate verso i consumatori privati in regime OSS?
- nel caso di emissione della fattura per le operazioni OSS sempre verso consumatori privati come deve essere impostata? Indicando la non imponibilità ex art. 41 e indicando l’iva estera?”
RISPOSTA
Con il quesito sopra riportato si intende conoscere:
- la modalità di fatturazione delle cessioni intracomunitarie a distanza di beni da parte degli operatori economici nazionali che abbiano aderito al regime OSS;
- se sussiste l’obbligo, per le operazioni di cui al alinea precedente, di compilazione dei modelli Intrastat.
Punto 1
Premettiamo che il dubbio sollevato nasce dal fatto che, purtroppo, la norma unionale e quella nazionale non sono allineate.
Nelle vendite intracomunitarie a distanza di beni, il criterio (inderogabile) della territorialità è quello fissato dall’articolo 33, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/Ce:
«…è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente».
Se la norma unionale non lascia dubbi circa la rilevanza Iva nel Paese di destino, la norma nazionale stabilisce che, al superamento di una determinata soglia (10.000 euro) o a seguito dell’esercizio dell’opzione per la tassazione a destino a prescindere dal superamento di detta soglia, «Costituiscono cessioni non imponibili…le vendite a distanza di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell’Unione europea» (articolo 41, comma 1, lettera b), DL 331/1993).
Pertanto, per la norma nazionale, la cessione intracomunitaria a distanza di beni (la cui definizione si rinviene nell’articolo 38-bis, DL 331/1993) rileva territorialmente in Ita