Come è noto dall’1 luglio scorso sono cambiate le regole comunitarie in tema di e-commerce. Offriamo una panoramica arricchita di utili schemi pratici delle nuove regole in tema di vendite a distanza.
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, ha modificato, semplificandoli, gli aspetti fiscali delle vendite a distanza delle imprese e delle prestazioni dei professionisti, oltre che comportare l’inserimento ed il restyling di parecchi articoli nel decreto dell’IVA, e in altri provvedimenti fiscali (per la modifica degli aspetti commerciali, si rimanda al D.Lgs. di attuazione della Direttiva 2019/771).
Le recenti modifiche alla normativa in tema di e-commerce: premessa
La Direttiva 2017/2455/UE, del Consiglio Europeo del 5 dicembre 2017, e la direttiva 2019/1995/UE, del Consiglio del 21 novembre 2019, hanno apportato significative modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE, in tema di norme applicabili all’e-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C), volendo raggiungere due intenti (si vedano le motivazioni di seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021):
- semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero;
- assicurare alle imprese UE la “fair competition” nel mercato unionale rispetto alle imprese non-UE.
Queste nuove disposizioni hanno istituito un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che include – a parte i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, già compresi nel regime MOSS (Mini One Stop Shop) – le seguenti operazioni:
- cessioni a distanza intracomunitarie di beni;Come è noto da luglio sono cambiate le regole comunitarie in tema di e-commerce. Offriamo una panoramica arricchita di utili schemi delle nuove regole in tema di vendite a distanza.
- vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- cessioni domestiche (nell’ambito dello stesso paese) di beni, facilitate da interfacce elettroniche;
- forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.
La normativa e-commerce intende ampliare, di nuovi regimi speciali, l’IVA:
- i servizi resi da soggetti non UE (regime “Oss non Ue”);
- i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni semplificate da piattaforme (regime “Oss UE”);
- la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime “Import scheme” o IOSS).
L’adesione a detti regimi è facoltativa.
A seguito della deleteria pandemia, l’entrata in vigore delle nuove norme, dapprima fissata al 1° gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021, con la decisione n. 1109/2020 del Consiglio UE, del 20 luglio 2020.
E, per finire, le suddette disposizioni unionali sono state raccolte nel D.Lgs. del 25 maggio 2021, n. 83.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Definizioni di vendite a distanza
- La normativa precedente
- La nuova normativa
- Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE
- Il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi
- Le disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
- Le dichiarazioni periodiche degli speciali regimi fiscali
- Allegato A – Le definizioni delle vendite a distanza
- Allegato B – Le definizioni legate ai regimi speciali
- Allegato C – Le dichiarazioni periodiche per i regimi speciali
- Allegato D – Le vendite a distanza in sintesi
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Definizioni di vendite a distanza
Le integrali definizioni delle vendite a distanza sono date dall’art. 38-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, che si riportano nell’Allegato A.
Le disposizioni delle vendite a distanza non si applicano:
- alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- alle cessioni di beni da installare, montare o assemblare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Le vendite a distanza, ai fini dell’IVA, sono regolate dall’art. 2-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone, con riferimento alle seguenti cessioni:
- vendite a distanza intracomunitarie (Art. 38-bis, commi 1 e 3, del D.L. 331/1993);
- cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, a destinazione di non soggetti passivi all’IVA (B2C), però eseguite da soggetti passivi che non sono stabiliti nell’Unione europea (Art. 38-bis, commi 1 e 3, del D.L. 331/1993;
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150;
che le stesse si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita – chiamato cessionario e rivenditore di detti beni – tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, che può essere un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
La normativa precedente
Sino al 30 giugno 2021, la normativa era alquanto complicata. Infatti, le imprese esportatrici:
- erano tenute a regolare l’IVA nel paese di partenza dei beni, con le aliquote proprie di questo paese;
- erano soggette a soglie di protezione di € 35.000, per ogni fornitore, e da € 35.000 a € 100.000, a seconda del paese di destinazione;
- per evitare di essere compressi dalle predette soglie, le stesse imprese avevano aperto la partita IVA negli stati membri dove sforavano, cioè dove le vendite superavano le ridette soglie (Attualmente, le imprese avranno già provveduto a cessare queste partite IVA nei paesi comunitari).
Anche per gli enti fiscali di ogni paese comunitario (Agenzia delle entrate in Italia), era diventato impossibile o, quantomeno, molto difficile verificare l’adempimento fiscale delle imprese; inoltre, erano di difficile controllo anche gli acquisti di prodotti di v