Quale è il funzionamento della Decontribuzione per il Sud? Risposta al volo

Come funziona la Decontribuzione per il Sud? Ricordiamo che il beneficio corrisponde ad una riduzione del 30% sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare all’INPS.

Come funziona la Decontribuzione per il Sud?

interventi superbonus 110L’INPS, con il Messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021 ha fornito in materia alcuni chiarimenti soprattutto relativi ai riflessi dell’esonero (previsto dall’articolo 27 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, titolato Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ma meglio noto come Decontribuzione Sud), nel regime della somministrazione di lavoro, del lavoro marittimo e la sua applicabilità alle tredicesime mensilità.

Il beneficio corrisponde ad una riduzione del 30% sul totale dei contributi previdenziali che l’azienda deve versare all’INPS.

L’esonero non è invece applicabile a premi e contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INAIL.

 

Riguardo la somministrazione di lavoro il messaggio prevede:

“[…]L’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l’unità operativa dell’azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

Ciò premesso, occorre considerare che, nell’ambito della somministrazione di manodopera, il rapporto di lavoro viene instaurato tra il lavoratore e l’Agenzia di somministrazione; quest’ultima è parte del contratto individuale di lavoro e, dunque, riveste la qualifica formale di datore di lavoro richiesta dalla previsione normativa in oggetto ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi.

Con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con un’Agenzia di somministrazione, si evidenzia che gli obblighi derivanti dallo svolgimento del rapporto, tra i quali gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.

Sulla base delle suesposte motivazioni, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.[…]”

 

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A cura di Massimo Pipino

Sabato 30 gennaio 2021