Facciamo il punto sulla disciplina introdotta con la Legge di Bilancio in materia di contrasto all’indebita compensazione e omesso o insufficiente versamento di ritenute durante lo svolgimento di appalti.
Tra le tante informazioni che il Fisco ha fornito, sono presenti chiarimenti sul caso della somministrazione di lavoro e dei contratti nei quali c’è un prevalente utilizzo di manodopera.
Indebita compensazione negli appalti: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’articolo 4 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (cd. “Decreto Fiscale 2019”), convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’articolo 17-bis nell’ambito del D.Lgs. n. 241/1997, con una “articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori”.
Tale novità ha recato con sé anche numerosi dubbi e problematiche, alle quali sopperisce con i primi chiarimenti l’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.
Indebita compensazione negli appalti: la norma
L’articolo 17-bis reca una serie di misure volte a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, effettuato anche mediante indebita compensazione delle ritenute fiscali, con nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
In particolare il comma 1 della norma citata prevede che i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati i quali affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa per il tramite di un con