Lettere d'intento degli esportatori abituali: attenzione a non sbagliarle

La Legge di bilancio 2021 prevede l’avvio di un meccanismo automatico di blocco per contrastare e reprimere il fenomeno delle cessioni in sospensione d’imposta realizzate sulla base di un plafond IVA fittizio.

lettere intento esportatori abitualiLegge di bilancio 2021: misure di contrasto al plafond IVA fittizio

L’Agenzia delle entrate ha potuto constatare tanta evasione IVA messa in atto attraverso l’utilizzo di lettere d’intento come esportatori abituali e pertanto ha chiesto al Legislatore di intervenire nella Legge di bilancio 2021: viene così delineato un meccanismo automatico di blocco per contrastare e reprimere il fenomeno delle cessioni in sospensione d’imposta realizzate sulla base di un plafond Iva fittizio.

I soggetti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale per aver rilasciato lettere d’intento ideologicamente false, non potranno emetterne altre.

Il procedimento, che, con dichiarati obiettivi di contrasto alle frodi, impedirà di predisporre la fattura elettronica con il titolo di non imponibilità ai fini Iva, viene previsto dall’articolo 1, commi 1079-1083, Legge n. 178/2020 (la legge di bilancio 2021).

Per contrastare questo fenomeno evasivo l’Agenzia delle entrate potrà espletare specifiche procedure per assumere nuovo personale ad hoc (cinquanta funzionari) da destinare alle attività di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

Un prossimo provvedimento della stessa Agenzia fisserà le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d’intento già emesse e inibire il rilascio di nuove lettere.
Sarà assolutamente importante però che questo provvedimento vada a distinguere bene i casi in cui il contribuente emetta volontariamente lettere d’intento fasulle rispetto ai casi di involontario errore, ad esempio permettendo a chi ha fatto errori di sanare l’operazione rapidamente e con sanzioni contenute.

In merito allo “splafonamento” CommercialistaTelematico aveva pubblicato ad esempio: 
Splafonamento dell’IVA: la detrazione non può precedere il versamento
e un vecchio articolo che può essere ancora interessante: Come regolarizzare lo splafonamento

 

Le regole degli esportatori abituali

Come è noto, la norma consente ai contribuenti qualificati come esportatori abituali di acquistare o importare, entro un determinato limite (“plafond”), beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e servizi senza pagamento dell’Iva (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972).

Per ottenere lo status di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), DL n. 746/1983), occorre che l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione registrate nell’anno solare precedente (“plafond annuale”) ovvero nei dodici mesi precedenti (“plafond mobile”, non adottabile pertanto da chi ha iniziato l’attività da meno di dodici mesi) sia superiore al 10% del volume d’affari complessivo, senza tener conto di alcune operazioni (cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché operazioni non territoriali).

L’acquisto o importazione senza applicazione dell’imposta è subordinato alla preventiva trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, di una dichiarazione recante il proposito di avvalersi di tale facoltà (“lettera d’intento”), che deve essere poi consegnata, assieme alla ricevuta telematica di presentazione rilasciata dalle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione, al fornitore/prestatore oppure in dogana.

Gli estremi del protocollo di ricezione devono essere riportati nella fattura emessa in base alla lettera d’intento ovvero indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Per approfondire meglio puoi consultare ad esempio:
Presupposti per l’utilizzo del plafond IVA
oppure anche un vecchio intervento sempre attuale: Gli esportatori abituali e la gestione del plafond IVA

 

False dichiarazioni: un meccanismo automatico di blocco per disinnescare sul nascere le condotte fraudolenti

Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria, analizzando le banche dati in suo possesso, ha intercettato diversi contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. Le conseguenti attività di controllo sostanziale hanno confermato la mancanza dei necessari requisiti soggettivi, consentendo di individuare l’utilizzo di un plafond Iva fittizio per importi particolarmente rilevanti.

Di qui, l’invio ai destinatari delle lettere d’intento (cedenti e prestatori), per allertarli e renderli consapevoli della debenza dell’imposta nei rapporti con quegli operatori. Ciò, tuttavia, non impediva in maniera automatica né a questi ultimi di emettere nuove lettere d’intento ad altri cedenti/prestatori né ai fornitori di continuare a fatturare, sulla base delle lettere d’intento emesse dai falsi esportatori abituali, in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972.

 

Analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale

Al fine di inibire il rilascio e l’utilizzo di lettere d’intento illegittime, l’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio, nonché conseguenti attività di controllo sostanziale (articolo 51, Dpr n. 633/1972), per riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie a ottenere lo status di esportatore abituale.

In caso di disconoscimento di tale qualifica, al contribuente sarà inibita la possibilità di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata (perché resa da un soggetto non in possesso della qualifica di esportatore abituale), il Sistema di interscambio non consentirà al cedente/prestatore di emettere fattura con titolo di non imponibilità ai fini Iva, in tal modo evitandogli anche di trovarsi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cliente cessionario/committente.

Per questo motivo, si andrà verso la modifica delle specifiche tecniche del file xml dell’e-fattura istituendo un apposito campo obbligatorio, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che, attualmente, vengono invece riportati nel campo libero “Causale”.

 

Vuoi approfondirel’argomento? Su CommercialistaTelematico puoi trovare ad esempio:

“La “falsa” qualifica di esportatore abituale: il “blocco” della fattura elettronica”

“Falsità della dichiarazione di intenti”

“La revoca delle lettere d’intento: adempimenti dell’esportatore abituale”

“Dichiarazione d’intento 2020: nuove sanzioni subito applicabili al fornitore incauto”

“Dichiarazioni d’intento: le modifiche a decorrere dal 1 gennaio 2020”

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 7 gennaio 2021

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Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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