Dichiarazione d'intento 2020: nuove sanzioni subito applicabili al fornitore incauto

Le nuove regole 2020 che disciplinano il paradigma operativo delle dichiarazioni di intento devono essere osservate già dal 1° gennaio 2020.
L’inadempimento del fornitore a decorrere dal 1° gennaio 2020, determina l’applicazione delle nuove più alte sanzioni.

Dichiarazione intento 2020: nuove sanzioni subito applicabili al fornitore incautoÈ quanto confermato in merito alle dichiarazioni di intento 2020 dal question TIME alla Commissione Finanze della Camera (26 febbraio 2020).

L’articolo 12-septies del D.l. 34/2019 ha modificato gli adempimenti formali che devono osservare gli esportatori abituali e i relativi fornitori.

 

Dichiarazioni di intento 2020: l’esportatore abituale cosa deve fare?

  • L’esportatore abituale deve predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una dichiarazione d’intento che deve trasmettere telematicamente alle Entrate che rilasciano una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione;
     
  • l’esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d’intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione, alla dogana.

 

Il fornitore Cosa deve Fare?

Il fornitore deve indicare nella fattura emessa senza applicazione dell’imposta gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall’esportatore, rilasciato dalle Entrate.

 

Dichiarazioni di intento 2020: soluzioni pratiche

Va da sé, e in attesa di istruzioni di prassi amministrativa, l’esportatore deve, attualmente con modalità libera, comunicare al fornitore la sua intenzione di acquistare senza imposta e il fornitore deve accedere al proprio cassetto fiscale nel sito dell’agenzia delle Entrate e scaricare il numero di protocollo della lettera d’intenti prima di emettere la fattura.

Attualmente nel cassetto fiscale del fornitore sono disponibili solo il numero di protocollo delle lettere d’intento (numero di 17 caratteri più un progressivo da inserire integralmente in fattura).

Probabilmente l’AE in futuro consentirà la visualizzazione e lo scarico della lettera di intento in versione integrale.

In attesa di tutto ciò e come di fatto sta avvenendo l’esportatore invia al fornitore, per comunicare la propria intenzione all’acquisto non imponibile, la lettera di intento inviata all’AE (con la relativa ricevuta di presentazione) e il fornitore procede alla verifica presso il sito AE.

 

Attenzione alle sanzioni

Attenzione alle sanzioni applicabili al fornitore.

L’articolo 7 comma 4 bis del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione dal 100 al 200% per il fornitore che emette una fattura in relazione ad un’operazione avvenuta (ai fini IVA) prima di aver riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione alle Entrate della dichiarazioni di intento.

 

Per ulteriori approfondimenti leggi “Dichiarazioni d’intento: le modifiche a decorrere dal 1 gennaio 2020”CLICCA QUI

 

A cura di Mario Agostinelli

Giovedì 5 marzo 2020