L’esportatore abituale che non intenda più avvalersi della facoltà di acquistare beni/servizi senza Iva può revocare la dichiarazione d’intento, senza che sia previsto a tal fine un modello specifico e un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza il cedente/prestatore dovrà emettere fattura con addebito dell’Iva.
La normativa in materia di esportatori abituali e lettere d’intento
Come noto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26710/1972, n. 633, nell’ambito delle cessioni all’esportazione, è consentito all’esportatore abituale di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti del plafond disponibile.
Tale meccanismo consente di evitare o di ridurre il fisiologico costituirsi di una strutturale posizione di credito IVA per i soggetti che effettuano sistematicamente operazioni con l’estero, i quali si troverebbero permanentemente nella situazione di chiedere a rimborso l’IVA assolta sugli acquisti non avendo la possibilità di addebitare l’imposta nei confronti del cessionario.
Per poter usufruire del beneficio dell’utilizzo del plafond, l’esportatore abituale è tenuto a presentare al proprio fornitore – o in dogana, in caso di importazione – un’apposita dichiarazione (c.d. “dichiarazione di intento“), ex art. 1 del D.L. 29/12/1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, attestante la volontà di avvalersi di tale facoltà.
Tale dichiarazione, per le operazioni effettuate a partire dal 1° marzo 2017, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016.
Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle previsioni contenute nell’articolo 20 del D.lgs. 21/11/2014, n. 175, l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate, e, successivamente, a curarne la consegna al fornitore – o in dogana – unitamente alla ricevuta di presentazione presso l’Agenzia delle entrate.
Quanto al fornitore, lo stesso può effettuare operazioni senza app