Splafonamento dell’IVA: la detrazione non può precedere il versamento

Un caso di splafonamento IVA: la Cassazione si esprime su come procedere alla regolarizzazione della violazione.

splafonamento iva detrazione versamentoUn caso di splafonamento IVA

Si sottopone ai giudici il caso di una società, che aveva effettuato acquisti in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, con la presentazione della dichiarazione d’intento per un ammontare superiore al plafond disponibile per l’anno 2001. Con tale splafonamento il soggetto passivo, aveva emesso autofattura e portato in detrazione con la dichiarazione relativa all’anno 2003 il credito IVA derivante dall’imposta che avrebbe dovuto versare.

In quegli anni il diritto alla detrazione era ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello a cui era sorto (art. 19 comma 1 secondo periodo del DPR 633/72).

C’è da specificare che l’imposta dovuta era stata versata dalla società, unitamente agli interessi e sanzioni a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Quindi la società sosteneva che il diritto alla detrazione dell’IVA non poteva essere negato in considerazione del principio UE di neutralità fiscale e dell’adempimento degli obblighi sostanziali in materia di IVA.

 

Regolarizzazione dello splafonamento

Per questo caso, è giusto prendere in considerazione quanto aveva espresso l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 16/2017 e la circolare 50/2002 dove aveva precisato tre distinte modalità di regolarizzazione dello splafonamento:

  • richiesta emissione delle note di variazione in aumento al cedente o prestatore;
     
  • emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
     
  • assolvimento dell’IVA, includendo interessi, in sede di liquidazione periodica.

La Corte di Cassazione ha premesso che il citato regime di non imponibilità IVA è subordinato al rispetto dei sottoelencati presupposti:

  • possono avvalersene solo i soggetti che hanno acquisito la qualifica di “esportatore abituale” avendo registrato un ammontare di corrispettivi, derivanti da cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 superiore al 10% del volume d’affari rettificato;
     
  • prima di effettuare gli acquisti senza il pagamento dell’imposta il cessionario o committente deve predisporre la dichiarazione d’intento con la quale manifesta alla sua controparte l’intenzione di avvalersi di tale facoltà;
     
  • i menzionati acquisti sono consentiti nel limite dei plafond disponibile.

I giudici rilevano la violazione degli obblighi sostanziali previsti dalla normativa IVA, “essendo stata alterata l’ordinaria sequenza del versamento e della detrazione, indefettibile nel sistema IVA”.

 

Le conclusioni della Cassazione in merito alla detrazione IVAA

Il soggetto passivo quindi non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, prima di averla versata “sia perché in assenza di versamento non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di un credito IVA da portare in detrazione e sia perché si inciderebbe inevitabilmente sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Per concludere la Corte di Cassazione ha negato alla società il diritto alla detrazione dell’IVA versata, pur riconoscendo la possibilità di chiedere il rimborso della stessa dove sia previsto dalla legge.

Tale principio di diritto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14585 depositata il 9 luglio 2020.

L’ordinanza illustrata anche se non ne fa riferimento, prende sicuramente spunto dalla risoluzione 16/2017 dell’Agenzia delle Entrate che tratta la regolarizzazione della violazione connessa allo splafonamento, sanato con l’emissione della autofattura e con il versamento entro i termini di cui all’art. 13 del DLgs 472/97 della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs 471/97 (con ravvedimento operoso in misura ridotta) e infine l’annotazione in autofattura nel registro IVA degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.

 

A cura di Gianfranco Costa

Giovedì 30 luglio 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico

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