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19 aprile 2013
Sentenza n. 17979 Cass. pen. Sez. V del 19.04.2013 – Intercettazioni
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La conciliazione giudiziale è quell’istituto che tenta di comporre la lite prima che intervenga una sentenza del giudice.
La conciliazione può avvenire in udienza, e può essere legittimamente proposta solo innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e non oltre la prima udienza, da ciascuna delle parti ovvero dalla Commissione Tributaria di sua iniziativa se nessuna delle parti ha avanzato in udienza proposta di conciliazione (tentativo di conciliazione d'ufficio).
Se il controllo da parte del Giudice - volto ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità della conciliazione – ha esito positivo, è redatto il processo verbale di conciliazione (che costituisce titolo per la riscossione di quanto dovuto e va sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalle parti o dai loro rappresentanti), e viene emesso il provvedimento di estinzione del giudizio.
Il procedimento di conciliazione può avvenire pure fuori udienza, e può essere instaurato anteriormente alla prima udienza avanti la Commissione Tributaria Provinciale:
• da ciascuna delle parti con la stessa istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza;
• solo dall'ufficio (o dall'ente impositore), con una proposta di conciliazione alla quale il contribuente abbia già previamente aderito.
In caso di conciliazione, le sanzioni sulle somme dovute sono ridotte ad 1/3.
Il pagamento può avvenire per intero ovvero ratealmente.
Riferimenti normativi:
• art. 48 D.Lgs.n.546/92.
Giugno 2010