La conciliazione è un istituto poco noto e poco utilizzato nel processo tributario, che potrebbe invece avere degli sviluppi interessanti per deflazionare il contenzioso: in questo articolo ripassiamo il funzionamento della concilazione con partiolare attenzione ai contenziosi che coinvolgono società di persone
L’istituto della conciliazione, oggi regolamentato dagli artt. 48 e seguenti del D.Lgs n.546/92, sin da subito ha avuto una vita piuttosto tormentata.
Basti ricordare che la prima apparizione della conciliazione, nel corpo del D.P.R. n. 636/1972 (cioè nella fonte che regolamentava il vecchio processo tributario), veniva coinvolta da una serie di modifiche apportate al testo originario da ben cinque decreti. Tra l’altro, precisamente all’art. 20-bis di tale fonte, nella conciliazione (nel 1994) era previsto il limite dell’ammissibilità delle sole controversie non risolvibili in base a prove certe e questa circostanza è la riprova del maggior rigore interpretativo che allora veniva formalmente attribuito al principio dell’indisponibilità della obbligazione tributaria.
Da ultimo, la Legge 11 marzo 2014, n. 23, all’art. 10, comma 1, lett. a, invitava il Governo a procedere al
“rafforzamento e razionalizzazione dell’istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l’amministrazione nelle fasi amministra