La legge di delega fiscale del 2023 ha riformato gli istituti deflattivi del contenzioso tributario per ridurre l’accesso alle Corti di Giustizia. Sono stati introdotti il contraddittorio preventivo e nuove regole per l’autotutela, aboliti il reclamo/mediazione, ed estesa la conciliazione giudiziale. Il procedimento di accertamento con adesione e il recupero dei crediti d’imposta sono stati rivisitati. Qui analizziamo le nuove modalità di contraddittorio preventivo in caso di atti di recupero dei crediti d’imposta.
Riforma degli istituti deflattivi del contenzioso: Legge di Delega Fiscale 2023 e nuovi decreti legislativi
La legge di delega fiscale n. 111/2023, attraverso i decreti legislativi già pubblicati[1], ha operato una vera e propria riforma degli istituti deflattivi del contenzioso, con il precipuo scopo di ridurre l’accesso alle aule delle Corti di Giustizia tributaria, modificando e potenziando gli istituti deflattivi.
L’esame del riordino complessivo degli istituti deflattivi del contenzioso passa attraverso l’introduzione del D.Lgs. n. 219/2023, che ha disciplinato il principio del contraddittorio preventivo[2] e normato l’istituto dell’autotutela (distinguendola tra obbligatoria e facoltativa), per poi prevedere attraverso il D.Lgs. n. 220/2023 l’abrogazione del reclamo/mediazione e l’estensione della conciliazione giudiziale alle controversie pendenti in Cassazione.
Il cerchio si è chiuso con il D.Lgs. 13/2024, che ha revisionato il procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs.n.218/97.
In pratica, una volta in soffitta l’art.12, comma 7, della L. n. 212/2000[3] e pienamente in vigore l’art.6-bis, della L. 212/2000, contribuenti e uffici dovranno spesso giocare anticipatamente.
Articolo 1, del D.Lgs. n. 218/1997: Definizione degli accertamenti |
1. L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.
2. L’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti. 2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, della L. n. 212/2000, reca, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovve |