Il recente decreto di riforma fiscale, entrato in vigore il 29 giugno 2024, introduce cambiamenti significativi nel sistema delle compensazioni fiscali. Ora i contribuenti possono utilizzare i crediti verso le pubbliche amministrazioni per sanare debiti relativi a sanzioni e interessi su imposte non versate, rendendo più agevole la gestione delle proprie posizioni fiscali. Grazie a un sistema telematico innovativo gestito dall’Agenzia delle entrate, questa novità semplifica i processi di compensazione e offre nuove opportunità per regolarizzare le pendenze fiscali. Scopriamo tutti i dettagli su questa importante riforma e come queste novità possono aiutarci a regolarizzare le pendenze fiscali e migliorare la gestione aziendale.
Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario, pubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrato in vigore il 29 giugno 2024, è intervenuto fra l’altro sul D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA.
Le compensazioni fra crediti vero la P.A. e gli omessi versamenti di imposta
Fra le norme inserite, il comma 5, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 87/2024, introduce sulla falsariga dell’art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973[1], un nuovo articolo 28-sexies al D.P.R. n. 602/1973, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a titolo sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.
La norma, in sintesi, riconosce ai contribuenti la possibilità di utilizzare i propri crediti verso le pubbliche amministrazioni per regolarizzare eventuali pendenze relative a sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte.
Requisiti e procedura
Nello specifico la disposizione prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.
A tal fine è necessario che il credito sia certific