La Riforma del Contenzioso Tributario introduce il contraddittorio preventivo generalizzato preceduto da uno schema d’atto. Ricordiamo che, tuttavia, la possibilità di presentare delle deduzioni difensive, fa sì che l’atto di contestazione non debba essere preceduto dallo schema di atto, in quanto l’atto di contestazione si trasforma in provvedimento di irrogazione delle sanzioni solo nei casi in cui il contribuente non presenta deduzioni difensive e procede all’immediata impugnazione.
Come è noto, per effetto di quanto disposto dall’art. 6-bis, della legge 212/2000, fatti salvi casi in cui non sussiste il diritto al contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
I nuovi obblighi di contraddittorio preventivo
In forza di quanto indicato nell’art. 2, del D.M. del 24 aprile 2024, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante “esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”.
Conseguentemente, sono stati esclusi dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis della L. n. 212/2000, una serie di atti[1].
Inoltre, l’art. 3, del Decreto del MEF, ha escluso dall’obbligo di contraddittorio, di cui all’art. 6-bis della L. n. 212/2000, gli atti di pronta liquidazione, cioè ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria a seguito di:
“controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione”[2].
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di contraddittorio preventivo, di cui all’art. 6-bis della L. n. 212/2000, le comunicazioni degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, in quanto, ai sensi dell’art. 4, del decreto del MEF, si considera tale ogni atto emesso dall’Am