La sopravvenuta definitività del verbale di conciliazione preclude la disamina della fattispecie.
Con il perfezionamento della conciliazione la pretesa tributaria viene rettificata e l’imposta dovuta rideterminata in via definitiva.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 4/4/2023, n. 9322, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti procedimentali in tema di conciliazione giudiziale.
Accertamento IRES e IRAP per errato doppio versamento: il caso di Cassazione
Nel caso di specie, la società contribuente presentava una istanza di rimborso IRES ed IRAP, per le annualità 2004, 2005, 2006, assumendo di aver versato in duplice misura i tributi dovuti per le medesime fattispecie: una prima volta nel periodo d’imposta ritenuto di competenza, e una seconda volta come conseguenza dell’accertamento dell’Erario.
Nello specifico, alla società erano stati notificati avvisi di accertamento con cui si recuperavano i ricavi dichiarati nell’esercizio successivo a quello ritenuto corretto dall’Agenzia, nonché determinate voci di costo ritenute inerenti, o di competenza dell’esercizio precedente rispetto a quello in cui erano state computate.
Dall’accertamento con adesione alla conciliazione giudiziale
La società contribuente, esperito un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, proponeva ricorso avverso i detti avvisi.
Nelle more del giudizio, intraprendeva poi un tentativo di concili