Le casistiche che danno luogo all’applicazione delle norme penali in tema di 770 quali ad esempio l’omesso versamento di ritenute, l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta ed anche le cause di non punibilità.
Omesso versamento di ritenute: profili penali
Nell’attuale panorama normativo, l’omesso versamento di ritenute certificate è previsto come reato dall’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000, ma solo se l’omesso versamento è superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta e non viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale.
La norma come si vede pone l’accento sulla certificazione delle ritenute, sicché il reato non si configura nel caso in cui manchi il versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione e non vi sia prova del rilascio delle relative certificazioni; in tal caso, l’infrazione è solo amministrativa.
Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta
Altra fattispecie penale è l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, in base all’art. 5 comma 1-bis dello stesso D.Lgs. n. 74/2000, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.
Profili penali dei modelli 770
Nessuna ipotesi di reato si configura invece nel caso di infedele modello 770, ovvero nel caso in cui il sostituto non effettui tutte le ritenute e non le dichiari nel modello 770.
Con la sentenza n. 26199 dell’8 settembre 2023, la Cassazione è intervenuta proprio su questo tema, affermando (nella sostanza, confermando) che sia la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sia la dichiarazione infedele (artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000), non valgono e non valevano per le ritenute, ma solo per le imposte sui redditi e l’Iva.
Ricordiamo che fino al 2016 il reato dichiarativo comportava il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento, sicché quanto su scritto ha valenza non solo penale.
Le cause di non punibilità dell’omesso versamento
Infine, ricordiamo le cause di non punibilità previste dallo stesso decreto legislativo più volte menzionato.
In particolare, il reato di omesso versamento non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, le ritenute, comprese le sanzioni e gli interessi, si paghino integralmente, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Più brevi i termini per la non punibilità del reato di omessa presentazione, il quale non è punibile se le ritenute, comprese le sanzioni e gli interessi, vengono integralmente pagate, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
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A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 13 ottobre 2023