Certificazioni Uniche scadenza 31/10/2023: sanzioni e ravvedimento

Nell’approssimarsi della scadenza per l’invio delle CU (che non certificano redditi dichiarabili nella precompilata), facciamo il quadro delle sanzioni e del ravvedimento per questo tipo di comunicazione.

I termini per invio e consegna delle Certificazioni Uniche 2023

certificazioni uniche cu 2023 sanzioni ravvedimentoI termini per la trasmissione delle Certificazioni Uniche (alias CU) all’Agenzia delle Entrate sono diversi a seconda del loro contenuto. Se infatti la CU è riferita a somme necessarie per la compilazione della Dichiarazione Precompilata, occorre inviarla entro il 16 marzo.

In caso contrario, ossia se la CU non contiene somme necessarie alla dichiarazione precompilata, come ad esempio nel caso di redditi esenti o non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato, può essere inviata entro il termine previsto per l’invio del Mod. 770 riferito allo stesso anno d’imposta, ossia, anche per quest’anno, il 31 ottobre 2023.

Si sottolinea che questa differenza vale per il solo invio telematico della CU: l’obbligo di consegna al percipiente del modello CU cartaceo resta in ogni caso al 16 marzo.

Ovviamente, nel caso di tardivo od omesso invio, oppure nel caso di CU errata, il sostituto di imposta sarà soggetto a sanzione. Vediamo qual è.

 

Le sanzioni per omesso o tardato invio delle Certificazioni Uniche

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100, con un massimo di € 50.000 per sostituto di imposta.

Importantissimo ricordare che in questa fattispecie non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico, ma solo, come visto, un tetto massimo di sanzione.

Detto della sanzione, la norma ammette due fattispecie particolari.

La sanzione non si applica, nei casi di errata trasmissione della CU, se la correzione avviene entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria.

La sanzione è invece ridotta a 1/3 (cioè a € 33,33), con un massimo di € 20.000, se la correzione avviene entro 60 giorni dal termine ordinario.

 

Un esempio per comprendere meglio…

Riassumendo il tutto con un esempio, ipotizziamo che un sostituto si accorga, in data 3/11/2023, di aver commesso un errore in una CU.

Avremo che:

  • se la reinvia corretta entro il 6 novembre 2023 (il 5, quinto giorno dalla scadenza, cade di festivo), non sarà soggetto a sanzione;
     
  • se la reinvia corretta dopo il 6/11/2023 ma entro il 2/1/2024 si applicherà la sanzione ridotta di euro 33,33;
     
  • solo in caso di reinvio successivo al 2/1/2024 opererà la sanzione edittale piena.

Si sottolinea come la sanzione ridotta a 1/3 (così come quello della sanzione piena) non dovrà essere pagata dal contribuente, bensì verrà (eventualmente) irrogata dall’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento spontaneo della sanzione ridotta è richiesto soltanto in caso di ravvedimento.

 

Le possibilità di ravvedimento

E arriviamo quindi all’ipotesi di ravvedimento.

Al riguardo, si ricorderà che l’Agenzia delle Entrate nel 2015 aveva escluso l’applicabilità di tale istituto (che d’altronde è disapplicabile solo in presenza di una esplicita norma particolare, e non certo per una interpretazione di prassi), sulla base della considerazione che la CU non avesse carattere dichiarativo.

Da quando però il modello 770 non riepiloga i dati contenuti nelle CU, quest’ultimo ha assunto una valenza dichiarativa dei dati ivi indicati.

Per tale motivo si deve ritenere superata la suddetta affermazione della CM 6/2015, per cui è ammesso il ravvedimento operoso della CU.

Ma tale conclusione non è solo frutto di tale considerazione, ma anche di quanto esplicitamente ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 22 del 23/5/2022 (commentata in questo contributo), laddove ha riconosciuto applicabile il ravvedimento, sebbene con riferimento all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria; la ratio, d’altronde è la stessa, sia per l’invio delle CU, sia per quello dei dati al STS: la tempestiva predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Pertanto, il ravvedimento ammesso per il STS deve valere anche per le CU.

Per ciascun CU omessa o errata, la sanzione ravveduta sarà pari a:

  • 0,00 euro, in caso di invio entro 5 giorni dalla scadenza;
     
  • 3,70 euro (1/9 di 33,33), in caso di invio entro 60 giorni dal termine ordinario;
     
  • 11,11 euro (1/9 di 100,00) in caso di invio dal 61mo giorno al 90mo giorno dal termine ordinario;
     
  • 12,50 euro (1/8 di 100,00) in caso di invio dal 91mo giorno dal termine ordinario fino al termine per l’invio del 770 dell’anno successivo.

Ultima notazione: per l’indicazione della sanzione ridotta per ravvedimento, occorre utilizzare il codice generico “8912” riferibile alle violazioni relative “all’anagrafe tributaria”.

 

Potrebbe interessarti consultare anche la Guida alla presentazione del Modello 770/2023 entro il prossimo 31 ottobre

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 16 ottobre 2023