Gli ISA offrono benefici che limitano il potere di accertamento del Fisco, ma solo se il punteggio richiesto è raggiunto con la dichiarazione originaria. Migliorarlo successivamente con una dichiarazione integrativa è possibile, ma non produce gli stessi effetti. Conviene davvero tentare questa strada o, al contrario, può rivelarsi un rischio per il contribuente?
ISA e accertamenti induttivi: il limite delle dichiarazioni integrative
Gli ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – non sono soltanto un giudizio sul grado di compliance del contribuente, ma la chiave di accesso a benefici premiali che limitano i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, questi vantaggi valgono (al raggiungimento di determinati punteggi) solo se il punteggio richiesto è conseguito al momento della dichiarazione originaria.
Integrare successivamente la dichiarazione per migliorare il rating ISA – pur essendo un’operazione legittima sul piano formale – non produce effetti retroattivi e non protegge dalle presunzioni semplici in caso di accertamento già avviato.
Il vero valore degli ISA
Come abbiamo avuto più volte modo di rilevare, la recente esperienza in tema di Concordato Preventivo Biennale e di “Ravvedimento Speciale per annualità ancora accertabili” hanno dimostrato come il valore degli ISA stia nella valutazione del grado di compliance del contribuente.
In sostanza, meno sei affidabile, più ti costerà l’adesione a istituti “agevolativi”, come quelli suddetti.
Ma gli ISA non sono soltanto questo: al crescere del punteggio, infatti, si accede a un ventaglio di benefici che hanno la funzione di incentivare comportamenti collaborativi e trasparenti nei rapporti con il Fisco.
Tra questi vantaggi:
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento;
- l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti;
- l’esclusione dall’applicazione della disciplina sulle società cc.dd. non operative;
- la riduzione dei poteri di accertamento del Fisco.
Tra i cosiddetti “premi” riconosciuti ai contribuenti più affidabili, dunque, particolare rilievo assume l’ultimo elencato, ossia la limitazione dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione. In particolare, al Fisco viene inibito, al raggiungimento di determinate soglie di affidabilità, il potere di effettuare accertamenti basati sulle cc.dd. “presunzioni semplici”.
Su tale fattispecie, riteniamo opportuno fare una precisazione, in quanto essa potrebbe indurre a comportamenti che, seppure legittimi, non potrebbero essere ritenuti efficaci.
Vediamo il caso.
Il miglioramento degli ISA può difendere da uno schema d’atto analitico induttivo?
Il caso pratico: ISA e dichiarazioni integrative
Una società consegue, per un determinato anno di imposta, poniamo il 2022, un punteggio ISA pari a 6.
Nell’anno 2025 riceve uno schema d’atto per quell’anno (2022) che riporta una ricostruzione analitico – induttiva di un maggior reddito. Si tratta di un procedimento davanti al quale ben si sarebbe potuto opporre il punteggio (8,5) che dava diritto alla sua inapplicabilità, ma avendo conseguito soltanto 6, ciò non è possibile.
La società allora decide di fare il ravvedimento della originaria dichiarazione, presentando una integrativa adeguandosi agli ISA, pagando il relativo onere e portando il punteggio ISA a 8,5, di fatto inibendo il controllo da presunzioni semplici.
L’inefficacia dell’adeguamento tardivo
Tale operazione, benché lecita, è inefficace ai fini della procedura in corso.
Ciò in quanto il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario all’ottenimento degli stessi, è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.
In altre parole, non è efficace l’integrativa volta ad ottenere un punteggio ISA che permette di fruire, ora per allora, dei benefici connessi.
Possiamo affermare che per il professionista che assiste il proprio cliente è da valutare che giocare d’anticipo conviene, perché gli Indicatori Sintetici di Affidabilità premiano la costanza, non i ripensamenti tardivi.
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Danilo Sciuto
Lunedì 8 settembre 2025