Il nuovo ravvedimento operoso ridisegna tempi, modalità e importi delle sanzioni. Tra contraddittorio preventivo e schema di atto, il sistema si fa più articolato e selettivo. Comprendere quando e come beneficiare delle riduzioni diventa essenziale per gestire correttamente le violazioni e cogliere le opportunità offerte dalla riforma.
Ravvedimento post-schema di atto: regole, sanzioni e operatività alla luce della riforma
Come è noto, il ravvedimento ordinario di cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 è stato sostanzialmente riscritto dal D.Lgs. n. 87/2024, per adeguarlo, da una parte, alle modifiche apportate al procedimento di accertamento dai D.Lgs. n. 219/2023 e 13/2024, e dall’altra parte, per allinearlo alle riduzioni sanzionatorie introdotte.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni/infrazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, senza che giochi il momento in cui la sanzione sia irrogata o la data di effettuazione del ravvedimento.
In questo contributo, dopo aver delineato sinteticamente le nuove regole accertative, ci dedichiamo in particolare all’utilizzo del ravvedimento post schema di atto.
Il procedimento di confronto con il contribuente: lo schema d’atto
In forza di quanto disposto dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, salvo quanto previsto per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informat