Ammesso il ravvedimento operoso dei dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria

L’Agenzia delle Entrate, in tema di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, effettua un dietrofront sulla ammissibilità del ravvedimento operoso anche per gli adempimenti riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria

ravvedimento operoso sistema tessera sanitariaL’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs n. 175/2014, in tema di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria, stabilisce che:

“In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati [….] si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

 

I dubbi di interpretazione

Come si vede, il legislatore usa il termine “comunicazione”, che però dà adito a dubbi sulla sua corretta individuazione, posto che di fatto l’operatore invia i dati e non una vera e propria comunicazione.

Pertanto, non è chiaro se la sanzione debba essere calcolata:

  • su ogni singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione,
  • sul singolo file delle spese mediche inviato,
  • sulle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file
  • su altro ancora.

 

La misura delle sanzioni

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella recente risoluzione 22 del 23/5/2022, ha espresso il proprio parere, affermando che deve essere applicata la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.

Ma in verità, l’affermazione rilevante è contenuta nel passaggio successivo, laddove si riconosce che la sanzione di 100 euro resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal ravvedimento, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

 

Il ravvedimento operoso va ammesso sempre, a meno che la norma non lo escluda espressamente

Si tratta evidentemente di una presa di coscienza del fatto (banale, in verità) che il ravvedimento operoso non può essere escluso se non in base a specifica norma che lo vieti.

Tale norma, come è noto, non esiste per le infrazioni relative alle informazioni che vanno a confluire nella dichiarazione precompilata, e ci riferiamo non solo all’adempimento in questione (invio dati al STS), ma anche alle Certificazioni Uniche, per le quali l’agenzia ha sempre negato l’applicabilità dell’istituto.

 

Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate n. 22 del 23 maggio 2022.

 

Abbiamo trattato l’argomento anche negli articoli:

Chiarimenti sulle sanzioni del Sistema Tessera Sanitaria

Sistema tessera sanitaria: comunicazione semestrale anche nel 2022

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 25 maggio 2022