Esame di alcuni casi pratici che possono generare dubbi nella compilazione della dichiarazione IVA 2023: il calcolo del pro rata per società immobiliare di gestione; la gestione di una fattura in reverse-charge ricevuta nel 2022 con autofattura inviata nel 2023; le sanzioni sull’integrativa della dichiarazione IVA precedente presentata entro il 30 aprile 2023; gli acquisti intracomunitari di forfettari; la differenza fra autofattura elettronica e cartacea; la compilazione del quadro VE40 per le imprese che svolgono l’attività di locazione in caso di vendita; lo scorporo di sanzioni e interessi nel quadro VQ.
Durante la videoconferenza del 16 febbraio scorso ci sono pervenuti dai partecipanti alcuni quesiti inerenti la compilazione dichiarazione IVA 2023; in questo articolo forniamo una risposta veloce ai dubbi dei lettori.
Dichiarazione annuale IVA 2023: le risposte ai quesiti
Calcolo del pro rata per società immobiliare di gestione
Domanda: Calcolo del pro rata: una società immobiliare di gestione che da diversi anni loca immobili commerciali, nel 2022 acquista (con IVA) un immobile abitativo.
Nel 2022 l’immobile abitativo non è ancora stato locato.
In questo caso l’IVA sull’acquisto dell’immobile abitativo è tutta detraibile nell’anno 2022 con riversamento IVA in base a pro rata nei successivi 10 anni?
Quindi se nel 2023 è locato art. 10 dal mese di luglio con pro rata dell’80% con la dichiarazione IVA anno imposta 2023 riverserà il 20% dell’IVA detratta sulla fattura di acquisto?
Nel 2024 con immobile locato 12 mesi il pro rata passa al 60% quindi (con la dichiarazione IVA anno imposta 2024) riversa l’ulteriore 20% dell’IVA detratta sulla fattura di acquisto?
Risposta: il quesito non è chiaro in relazione all’effettiva attività svolta dalla società immobiliare di gestione, in quanto il pro-rata segue determinati principi (vedere l’articolo scaricato come documentazione).
In questa sede, si ritiene opportuno precisare che per quanto attiene ai beni immobili, le situazioni di indetraibilità oggettiva sono espressamente sancite dall’art. 19-bis1 del decreto Iva e specificamente individuabili dal disposto della lett. i).
In pratica, viene posta in evidenza l’integrale indetraibilità dell’Iva afferente all’acquisto, la locazione, la manutenzione, il recupero e la gestione di fabbricati a destinazione abitativa, quando l’acquisto dei predetti beni e servizi viene posto in essere da imprese diverse:
- dalle società immobiliari di costruzione, tenendo presente che, dopo il DL 4.7.2006, n. 223, non sono più rientranti le società immobiliari di rivendita;
- dalle società esercenti attività di locazione di fabbricati comportante l’applicazione del pro rata di detrazione dell’Iva.
I contribuenti Iva che contestualmente pongono in essere sia attività che danno luogo a operazioni imponibili (quindi che consentono l’applicazione del diritto alla detrazione), sia attività che danno luogo a operazioni esenti, sussiste la possibilità di operare la detrazione del tributo assolto a monte per tutti gli acquisti di beni e servizi operati nel corso del periodo d’imposta, in misura proporzionale al primo gruppo di operazioni (art. 19, comma 5, del decreto Iva).
Ai fini procedurali, si pone in