Il settore dell’autotrasporto, in conto proprio e per conto terzi, ha sopportato nel tempo l’aumento dei costi dei carburanti senza vedere riconosciuto un pari incremento nelle tariffe da applicare ai servizi svolti.
Analizziamo gli interventi legislativi per mitigare il divario fra le tariffe ed i costi
Il Legislatore è intervenuto con l’articolo 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000, riconoscendo agli esercenti l’attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, dei bonus volti a mitigare il divario fra le tariffe ed i costi, con particolare riferimento a quelli riferiti al carburante che risulta essere il maggiore dei costi che sostiene l’autotrasportatore.
Rammentiamo che il beneficio connesso con la spesa per il carburante riguarda i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Altro aspetto è la volontà del Legislatore[1] a stimolare l’aggiornamento del parco veicolare. Stabilisce infatti che l’agevolazione non spetta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Autotrasporti: i bonus carburante del 1° trimestre
- Bonus caro petrolio 2022: aspetti soggettivi
- La domanda
- Come presentare la domanda
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Autotrasporti: i bonus carburante del 1° trimestre 2022
Più sotto analizzeremo chi sono i soggetti beneficiari ma vediamo ora di analizzare la quantificazione dello stesso.
Il bonus è quantificato in base agli incrementi dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi nei periodi di riferimento.
A seguito della riduzione da parte del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina” dell’accisa applicata al gasolio usato come carburante per il periodo 22.3.2022 – 21.4.2022, l’Agenzia delle Dogane nella citata Nota n. 142124/RU precisa che per il primo trimestre 2022 vanno considerati gli acquisti effettuati dall’1.1.2022 al 21.3.2022, ciò significa che sono agevolabili i litri riforniti entro la fine della giornata del 21.3.2022, anche se utilizzati nei giorni successivi.
Per il predetto periodo il comma 3 dell’art. 1, DL n. 21/2022 ha disposto la disapplicazione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio commerciale (€ 403,22 per 1.000 litri) in quanto meno favorevole per gli autotrasportatori.
Ciò significa che viene escluso dal bonus caro petrolio il gasolio imputabile a rifornimenti da distributori stradali o consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato nel periodo 22 al 31 marzo 2022.
Quindi, spiega l’Agenzia delle Dogane che, in relazione ai consumi del periodo 1.1 – 21.3.2022 il beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto.
Ricordiamo che a decorrere dal 2020, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante l’articolo 8, comma 1, DL n. 124/2019, ha introdotto un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, pari a 1 litro di gasolio consumato da ciascun veicolo agevolabile, per ogni chilometro percorso.
Quando chiedere il beneficio autotrasporti
Per il riconoscimento del credito spettante, i soggetti interessati devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Dogane un’apposita domanda entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Quindi, schematizzando, le date entro le quali presentare la domanda è il seguente:
Periodo riferimento consumi 2022 |
Termine presentazione domanda |
Primo trimestre |
Entro il 2.5.2022 (il 30.4 cade di sabato) |
Secondo trimestre |
Entro il 2.8.2022 (il 31.7 cade di domenica) |
Terzo trimestre |
Entro il 31.10.2022 |
Quarto trimestre |
Entro il 31.1.2023 |
Il modello è composto dai seguenti quadri.
Soggetti beneficiari del bonus caro petrolio
L’Agenzia delle Dogane nella Circolare 23.2.2016, n. 4/D e nella Nota 22.3.2016, n. 35427/RU ha individuato le figure negoziali ammesse e conseguentemente i soggetti tenuti a presentare la domanda per il riconoscimento del credito in esame ed ha precisato che:
“le figure negoziali ammesse di disponibilità degli autoveicoli … sono esclusivamente quelle previste dalle norme di settore del trasporto merci.
Il beneficio fiscale in esame include due distinte categorie di esercenti (per contro terzi, in conto proprio) operanti nell’attività di trasporto merci, ciascuna delle quali sottoposta ad una specifica disciplina che ne stabilisce le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi”.
Ecco perché:
- ai sensi del comma 6 dell’articolo 3, del DPR n. 277/2000, alla domanda va allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli agevolati, nonché un prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio alla chiusura del trimestre di riferimento, il proprietario ovvero, in caso di locazione con facoltà di compera o di noleggio ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92, l’intestatario dei predetti contratti (anch’essi da allegare in copia);
- nella pratica del settore si riscontrano molteplici forme di titolarità giuridica del veicolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto oltre a quelle sopra citate;
Bonus “caro petrolio” 2022: aspetti soggettivi
Con la Nota 31.3.2022, n. 142124/RU, l’Agenzia delle Dogane precisa che l’agevolazione spetta per:
- l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito Elenco;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- l’attività di trasporto persone svolta da Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/97, da imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale o in ambito comunitario.
Ricordiamo che il bonus non spetta con riferimento ai veicoli di categoria M1, ossia aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- l’attività di trasporto persone effettuata da Enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
Per individuare il soggetto legittimato a richiedere o fruire del beneficio con riferimento a particolari situazioni (ad esempio, esercizio dell’attività in forma consortile/soggetto subentrante/incorporante, ecc.).
Il bonus caro petrolio può essere richiesto sia per il trasporto conto proprio che per il conto terzi.
Vediamo allora di analizzare queste due categorie di soggetti.
Autotrasportatori c/terzi
Gli autotrasportatori per c/terzi possono utilizzare i veicoli a titolo di:
- proprietà;
- locazione con facoltà di acquisto, cioè in leasing;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto.
Ricordiamo che per le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori che effettuano i trasporti per c/terzi è ammessa anche la possibilità di utilizzare autoveicoli concessi in comodato senza conducente o in locazione senza conducente.
Tali modalità di acquisizione del veicolo sono da considerarsi “valide” anche ai fini del riconoscimento del bonus caro petrolio, fermo restando il rispetto dei relativi vincoli normativamente previsti (ad esempio, l’obbligo, in caso di comodato, di stipulare il contratto in forma scritta, di registrarlo e di esibire copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile).
In merito ai contratti stipulati per far fronte ad esigenze occasionali, quali ad esempio il c.d. “nolo a freddo”, considerato che “con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti”, l’Agenzia delle Dogane evidenzia che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni fissate dalla disciplina di settore per la locazione senza conducente e dei requisiti richiesti per l’ammissione al credito in esame “il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo sempreché sia garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato”.
Nella Nota n. 35427/RU, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che per il “nolo a freddo” è possibile fruire dell’agevolazione fermo restando che:
- tale rapporto contrattuale è fattispecie diversa e distinta dalla locazione senza conducente;
- l’agevolazione è riconosciuta a condizione che:
- entrambe le imprese siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- il contratto sia redatto in forma scritta e riporti, oltre al noleggiante e al noleggiatore, la data e la durata del contratto nonché i dati identificativi del veicolo;
- entrambe le imprese siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- si configuri l’utilizzo esclusivo del veicolo nel periodo di consumo del gasolio per autotrazione e ciò risulti in modo inequivoco dal contratto;
- il contratto sia registrato.
Inoltre va ricordato che non è ammessa la sublocazione o il subcomodato.
Nel caso in cui il veicolo, acquisito in leasing da un autotrasportatore per c/ terzi, sia concesso in uso da quest’ultimo ad un altro esercente l’attività di trasporto per c/terzi in forza di un distinto contratto di locazione, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che non è ravvisabile la sublocazione:
- se i due soggetti, parti del contratto di locazione, sono entrambi iscritti all’Albo;
- se la società di leasing resta estranea al contratto di locazione di cui sopra e risulta solo legata da un precedente rapporto negoziale con il soggetto che concede in uso il mezzo.
Ciò anche in considerazione del fatto che:
“lo scopo del finanziamento esaurisce l’interesse immediato della locazione finanziaria” e che “la locazione del mezzo di trasporto da parte dell’esercente primo utilizzatore ad altra impresa locataria integra un’autonoma operazione economica non collegata al contratto precedente”.
Va tuttavia evidenziato che “per la certezza del titolo di possesso dell’autoveicolo”, in base al quale si individua il soggetto che può fruire del credito caro petrolio:
“la trasferita disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso presuppone il consenso prestato dall’impresa di leasing proprietaria, anche se espresso in forma preventiva nel medesimo contratto di locazione finanziaria”.
Di conseguenza, quindi, anche nei predetti casi, l’autotrasportatore di merci per c/ terzi iscritto all’Albo che detiene il veicolo concesso in locazione da un altro autotrasportatore (che lo ha precedentemente acquisito in leasing) può accedere all’agevolazione relativamente al gasolio consumato.
Autotrasporti c/proprio
La categoria degli autotrasportatori merci in c/proprio è individuata nell’articolo 31, comma 1, lettera a), della Legge n. 298/74 la quale precisa che i possibili titoli di disponibilità degli autoveicoli sono:
- proprietà;
- locazione con facoltà di compera;
- locazione finanziaria;
- acquisto con patto di riservato dominio;
- usufrutto
Come si può notare, gli autotrasportatori c/proprio, per godere del beneficio, non possono detenere i veicoli con contratto di locazione o di comodato.
Si rammentiamo, invece, per gli autotrasportatori c/terzi era riconosciuto il beneficio anche con la detenzione per locazione o comodato.
La domanda
La stessa Agenzia delle Dogane nella Nota 23.3.2020 n. 96399/RU e ribadito nella Nota n. 142124 evidenzia che l’introduzione del limite quantitativo di un litro di gasolio consumato da ciascun veicolo per ogni chilometro percorso, ha richiesto la modifica del quadro A-1 della domanda.
In particolare, è presente il campo “Mezzi speciali” riservato ai semirimorchi/rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o da idonea documentazione qualora non prevista l’indicazione nella carta di circolazione.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione relativamente ai predetti mezzi nella Nota 12.3.2020, n. 74668/RU l’Agenzia ha specificato quanto segue:
- il beneficio è collegabile al fatto che le “speciali attrezzature” sono complementari alla funzione di trasporto di merci che necessitano di certe condizioni per essere movimentate;
- i semirimorchi o rimorchi che rivestono un ruolo essenziale per l’esercizio di determinate tipologie di trasporto, in tal modo attrezzati, costituiscono un complesso veicolare unitariamente considerato;
- per i semirimorchi o rimorchi classificati come furgone isotermico con gruppo frigorifero permanentemente installato, è agevolabile il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal distinto motore ausiliario asservito al funzionamento dell’impianto refrigerante in quanto mantiene la temperatura idonea per la conservazione delle merci durante il trasporto;
- tali mezzi devono essere trainati da autoveicoli, trattore o motrice, rientranti nelle categorie ammesse all’agevolazione;
- alla domanda vanno allegate, qualora non già presentate, le carte di circolazione dei semirimorchi o rimorchi unitamente agli eventuali attestati (ad esempio, certificati ATP) che ne costituiscono parti integranti;
- il soggetto interessato deve predisporre un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire a richiesta dell’Ufficio, contenente le seguenti informazioni per ciascun semirimorchio o rimorchio:
Vediamo in maniera tabellare cosa va inserito nei campi dell’istanza:
Quadro A-1
Quadro B
L’Agenzia delle Dogane, nella Nota n. 142124/RU ricorda che con riferimento ai dati da indicare nel riquadro “Fatture di acquisto del gasolio”:
- nella colonna “totale litri consumati” vanno riportati i litri di gasolio commerciale consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21/3/2022;
- nella colonna “numero fatture” va riportato il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 1/1/2022 – 21/3/2022.
Semirimorchi privi di motore
Altra precisazione contenuta nella Circolare n. 4/D/2016 riguarda il fatto che l’Agenzia delle Dogane ha specificato che il titolare di semirimorchi privi di motori autonomamente azionati che si avvale di trattori stradali di un altro vettore, che a sua volta utilizza le stesse unità motrici per l’esercizio della propria attività di trasporto merci e richiede il relativo credito, non può fruire del bonus ancorché si sia assunto l’onere del costo del carburante.
Ciò in considerazione del fatto che:
- il contratto stipulato si limita a disciplinare gli obblighi contrattuali delle parti per l’esecuzione del servizio, ma la titolarità dell’unità motrice permane in capo all’esercente intestatario della carta di circolazione, che esercita di fatto il possesso del veicolo e conseguentemente risulta essere l’unico soggetto legittimato a richiedere il bonus caro petrolio;
- non è ammessa l’indicazione dei medesimi mezzi indistintamente nella domanda di due diversi esercenti che ne assumono entrambi la disponibilità nello stesso periodo;
- in ogni caso non è ammissibile una domanda in cui nel QuadroA-1 siano indicati esclusivamente rimorchi e/o semirimorchi sprovvisti di motori azionati autonomamente.
Come presentare la domanda per fruire del bonus caro petrolio
Già abbiamo detto che è una istanza telematica che va presentata utilizzando l’apposito software scaricabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it).
La domanda può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I..
I soggetti che non utilizzano il predetto Servizio devono riprodurre il contenuto della domanda presentata al competente Ufficio delle Dogane in forma cartacea su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla domanda stessa.
Documentazione
Altro aspetto importantissimo concerne la documentazione che l’azienda deve tenere a disposizione e con la quale documentare l’acquisto di carburante.
La nota n. 142124/RU diramata dall’Agenzia delle Dogane afferma che i consumi di carburante vanno dimostrati tramite fattura.
Conferma altresì la necessità che la fattura rechi anche il riferimento della targa del veicolo, così come già previsto in una precedente Nota del 7.6.2018, n. 64837/RU.
Utilizzazione del bonus caro petrolio e quadro RW
Stabilita la spettanza del bonus che corrisponde ad un credito d’imposta, ricordiamo che esso possa essere:
- utilizzato tramite compensazione con modello F24 e con codice tributo “6740”;
- chiesto a rimborso.
Va ricordato che il credito d’imposta deve essere almeno pari ad euro 25 affinché possa essere fruito (in compensazione o a rimborso) dall’autotrasportatore.
Ricordiamo anche che non opera il limite di compensazione di 250.000 euro introdotto dalla Finanziaria del 2008 riferita ai crediti d’imposta da quadro RU; aspetto confermato dall’Agenzia nella Nota n. 96399/RU del 2016.
Importante è anche ricordare che il credito d’imposta non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto, va chiesto a rimborso presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle Dogane entro il successivo 30 giugno.
Per esempio, il credito d’imposta dei primi tre trimestri 2020, se non utilizzato entro il 2021, andrà chiesto a rimborso entro il 30/6/2022
Diversamente, il credito riferito ai consumi del quarto trimestre 2020 può essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 mentre quello relativo al quarto trimestre 2021 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2023.
Altro ed ultimo aspetto rilevante del credito d’imposta è l’obbligo della sua indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nell’apposita sezione ad esso dedicata.
Seppur si tratta di un contributo in conto esercizio, il Legislatore ha previsto la sia irrilevanza sia reddituale (IRES e IRPEF) che nel valore della produzione ai fini IRAP.
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NOTA
[1] articolo 1, comma 630, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020.
A cura di Gianfranco Costa
Martedì 19 aprile 2022
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
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