Contributo a fondo perduto per riduzione canone abitativo
Come è noto, l’articolo 9 quater del DL 137/2020 ha istituito un contributo a fondo perduto per la riduzione del canone abitativo, per l'anno 2021, ai locatori di immobile ad uso abitativo, a condizione che
- l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
- l’immobile costituisca l'abitazione principale del locatario;
- venga ridotto il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.
In tali casi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone abitativo, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Il “fino a” è dovuto al fatto che, dato il limite di spesa, occorreva attendere il termine per la presentazione delle domande, al fine eventualmente di riproporzionare tale contributo.
A consuntivo, è stata confermata la percentuale massima da apposito provvedimento, in quanto le domande pervenute hanno impegnato un totale inferiore al detto limite di spesa.
Ciò premesso, è importante sapere cosa accade se il percettore si accorge, successivamente alla ricezione del contributo, che esso non spetti, in tutto o in parte.
Come comportarsi in caso di indebita percezione del contributo
Con la RM n. 14/E del 21 marzo 2022 sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione.
In particolare, sono stati introdotti i codici “8143”, “8144” e “8145” per consentire la restituzione spontanea del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
- “8143” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
- “8144” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
- “8145” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, TALI codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati nel campo:
- “tipo”, la lettera “R”;
- “elementi identificativi”, nessun valore;
- “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- “anno di riferimento”, l’anno di riconoscimento del contributo, nel formato “AAAA” (quindi, verosimilmente, 2022);
- “importi a debito versati”, l’importo da restituire, o la sanzione o gli interessi, secondo il codice tributo indicato.
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 23 marzo 2022