Peggioramento del risultato economico pari al 30% per il contributo perequativo

Sono arrivate le prime notizie sul contributo a fondo perduto perequativo: definito il quantum, resta da attendere il provvedimento che stabilirà contenuto e termini di presentazione dell’istanza di accesso al bonus, che dovrà avvenire telematicamente.

Contributo a fondo perduto perequativo: in arrivo il provvedimento tanto atteso

contributo perequativo 2021 calo fatturatoRaccolti i dati delle dichiarazioni relative all’esercizio 2020 (che i soggetti potenzialmente interessati dovevano presentare entro lo scorso 30 settembre), e soprattutto l’autorizzazione della Commissione Europea, è stato emanato il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto perequativo 2021 (articolo 1 commi da 16 a 27 del c.d. decreto sostegni bis).

Si tratta di un provvedimento molto atteso, in quanto stabilisce la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.

 

Requisiti di accesso: peggioramento del risultato economico del 30%

Le condizioni per la spettanza di tale contributo sono legate essenzialmente alla rilevazione di un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto a quello 2019, peggioramento (finalmente) determinato nella misura minima del 30%.

L’altra condizione, come è noto, è l’esistenza di ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

 

La misura del contributo perequativo

Così determinata la spettanza, dal punto di vista soggettivo, la determinazione quantitativa dello stesso è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo una delle seguenti disposizioni: 

  • articolo 25 del DL 34/2020 Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio”,
  • articoli 59 e 60 del DL 104/2020, Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani”
  • articoli 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020, Contributi a fondo perduto “Ristori”
  • articolo 2 del DL 172/2020, Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale”
  • articolo 1 del DL 41/2021; Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni”
  • articolo 1, commi 1-3 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”
  • articolo 1, commi 5-13 del DL 73/2021, Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”.

Non spetta dunque alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Poiché, come detto, la norma fa riferimento ai contributi “eventualmente riconosciuti” dall’Agenzia Entrate, si potrà fare riferimento alle risultanze nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia Entrate, nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, ed individuare i contributi per i quali ove richiedessero un’istanza, non si è ricevuto il diniego, oppure, ove “automatici”, è intervenuto l’accreditamento.

Calcolato tale ammontare, si applicano delle percentuali diverse a seconda dell’ammontare 2019 di ricavi/compensi:
  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
     
  • 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
     
  • 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
     
  • 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
     
  • 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.
Il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020:
  • sia presentata successivamente al termine del 30/9/2021, oppure
  • nel caso in cui non sia stata validamente presentata.

Come anticipato nel nostro articolo del 9/9/2021, il decreto dispone (e, come detto, non poteva dire diversamente) che le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente sia al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 sia al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in essere indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Restiamo dunque in attesa di vedere la pubblicazione dell’ìstanza che dovrà essere compilata per richiedere questo contributo.

Non si hanno date previsionali, se non il termine (di trenta giorni, a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva) per inoltrare le richieste.

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato stampa n. 172 del 6/9/2021.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 18 novembre 2021