Contributo a fondo perduto perequativo: conseguenze delle dichiarazioni integrative o correttive

Contributo a fondo perduto perequativo: quali sono le conseguenze in caso di presentazione di dichiarazioni correttive/integrative inviate dopo il termine previsto al 30/9 per la presentazione della dichiarazione?

Fondo perduto perequativo in dichiarazioneE’ fuor di dubbio che, anche se presentata entro il 30/9, sia possibile emendare la dichiarazione successivamente a tale data.

Ma ci sono riflessi negativi o positivi sul contributo a fondo perduto perequativo percepito?

Come è noto, con un comunicato stampa il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’imminente emanazione di un DPCM che dispone la proroga al 30 settembre del termine di presentazione del modello Redditi 2021, da parte di coloro che hanno chiesto il contributo a fondo perduto previsto dal “Sostegni bis”, basato su un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale – ancora da definire – prevista con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e che per ottenerlo per intero dovevano presentare la dichiarazione dei redditi in anticipo, cioè entro il 10 settembre.

Il DPCM in corso di emanazione, in sostanza, modifica la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, del decreto legge n. 73/2021 (il c.d. “Sostegni bis”) e differisce al 30 settembre 2021 il termine per la trasmissione del modello Redditi 2021 da parte dei soggetti interessati, vale a dire i titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl in questione, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Fondo perduto perequativo: i dubbi su correttive e integrative

Il dubbio che è stato sollevato si interroga sulle conseguenze, ai fini di tale contributo, di una eventuale presentazione di dichiarazione correttiva (entro il 30/11, data di scadenza prevista per tutti gli altri soggetti) o di una integrativa (presentabile, come noto, anche dopo anni dalla scadenza originaria).

E’ indubbio, infatti, che il termine anticipato per le presentazioni di tali dichiarazioni non possa in nessun modo inibire la presentazioni di dichiarazioni successiva a tale data.

Al riguardo, la risposta dipende da quanto potrebbe essere oggetto di modifica da parte delle suddette correttive/integrative.

Solo nel caso in cui, infatti, i dati che si vengono a correggere siano i dati rilevanti ai fini della determinazione del contributo spettante, è possibile ipotizzare delle legittime conseguenze sul contributo percepito.

In particolare, per le modifiche che fanno scaturire un contributo inferiore a quello percepito, è verosimile una azione di accertamento da parte dell’agenzia, mentre si ritiene, date esperienze su casi analoghi passati, che siano irrilevanti le modifiche che fanno scaturire un contributo superiore a quello percepito.

Altrettanto irrilevanti saranno le modifiche sui dati non rilevanti ai fini della determinazione del contributo spettante.

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a cura Dott. Danilo Sciuto

Giovedì 9 Settembre 2021