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L’Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, predisposta in modalità elettronica, va presentata mediante le due procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web.
E’ con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 29 novembre 2021, che vengono definite le modalità e i termini di presentazione delle istanza. Inoltre, sono stati approvati, il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.
Contributo a fondo perduto perequativo: soggetti beneficiari
Sono beneficiari del contributo i soggetti titolari di partita Iva alla data del 26 maggio 2021, residenti o con stabile organizzazione in Italia, che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
- soggetti la cui attività risulti cessata e quindi la partita Iva chiusa alla data del 26 maggio 2021;
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Due requisiti richiesti per accedere all'incentivo
Due i requisiti previsti per poter ottenere il contributo perequativo:
- il primo è aver conseguito ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
- mentre il secondo consiste nell’aver subìto un peggioramento minimo del 30% tra il risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta 2019 e quello del 2020.
Ulteriore importante condizione è quella per cui i due risultati economici di esercizio siano stati dichiarati nei relativi modelli dichiarativi validamente presentati all’Agenzia.
Avvertenza: Il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al temine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini.
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Fonte: Provvedimento Agenzia entrate 29 novembre n. 336196
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A cura di Cinzia De Stefanis
Mercoledì 1 dicembre 2021