Dl 172/2020: l’art. 2 determina un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con determinati codici ATECO del settore ristorazione.
La versione integrale, da Gazzetta ufficiale, del Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172.
L’articolo 1 determina i giorni rossi e arancioni del periodo 24/12/2020 – 6/1/2021.
Molto interessante l’articolo 2, che determina un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 18/12/2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una delle attività con uno dei seguenti codici ATECO:
=================================================================== | CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) | =================================================================== | 561011 - Ristorazione con somministrazione | | 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende | | agricole | | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di| | cibi da asporto | | 561030 - Gelaterie e pasticcerie | | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | | 561042 - Ristorazione ambulante | | 561050 - Ristorazione su treni e navi | | 562100 - Catering per eventi, banqueting | | 562910 - Mense | | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale | | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | +-----------------------------------------------------------------+
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
A chi spetta? E come verrà erogato?
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.
A quanto ammonta il contributo in arrivo?
L’ammontare del contributo è pari a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
19 dicembre 2020
CommercialistaTelematico
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