I redditi esteri nel Modello 730/2021 e Modello Redditi

Guida pratica all’indicazione dei redditi di fonte estera nel modello 730/2021 (anno d’imposta 2020). Vediamo quali sono quelli che possono essere inseriti nel 730 e quali invece obbligano all’utilizzo del modello Redditi; trattiamo dei lavoratori frontalieri, delle pensioni estere, dei dividendi esteri, dei redditi derivanti da immobili esteri.

Introduzione

redditi esteri modello 730Il Modello 730 può essere presentato solamente da persone fisiche residenti in Italia, tuttavia è possibile che queste abbiano conseguito redditi all’estero[1].

Le istruzioni precisano che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2021 sono sostanzialmente lavoratori dipendenti o pensionati.

Sono compresi nella casistica i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale.

Il Modello 730 consente la possibilità di dichiarare alcuni redditi prodotti all’estero come il reddito di lavoro dipendente o la pensione, redditi di capitali e i redditi da immobili detenuti all’estero.

Non tutti i redditi prodotti all’estero, tuttavia, possono essere dichiarati nel Modello 730.

In particolare, i redditi di capitale soggetti alla tassazione sostitutiva del 26% devono necessariamente essere dichiarati nel Modello Redditi.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

***

 

I redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero

Il quadro C accoglie gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati prodotti in un paese estero percepiti da contribuenti residenti in Italia con le seguenti caratteristiche:

  1. il Paese estero non è convenzionato con l’Italia.
    In questi casi, infatti, il soggetto residente è tassato sui redditi ovunque prodotti;
     
  2. il paese estero è convenzionato ma la convenzione prevede la tassazione concorrente dei due Paesi.
    Si tratta, invero, della casistica più frequente in caso di redditi da lavoro dipendente in quanto l’art. 15 par. del Modello OCSE prevede la tassazione del reddito di lavoro sia nel Paese in cui lo stesso prodotto, sia nel Paese di residenza del lavoratore;
     
  3. infine il paese estero è convenzionato ed il Trattato prevede che tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
    E’ il caso frequente delle pensioni private, del distacco di breve periodo (art. 15 par. 2 Modello OCSE)[2], del frontaliero che lavora in Austria o in Francia.

Ovviamente, in questo ultimo caso l’Italia non ammetterà lo scomputo di imposte estere in quanto la tassazione spetta esclusivamente all’Italia.

 

Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (retribuzioni convenzionali)

Il comma 8 bis dell’art. 51 del TUIR stabilisce che il reddito dei dipendenti che, nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero, per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per l’anno 2020, si fa riferimento al decreto 11 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020.

Le istruzioni precisano che si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 36 comma 30 D.L. 223/2006:

In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo testo unico”.

In sostanza, poiché il reddito convenzionale risulta generalmente inferiore a quello effettivo, il credito per le imposte estere viene conteggiato su un ammontare di imposte ragguagliato in relazione all’incidenza del reddito convenzionale rispetto al reddito effettivo.

 

Frontalieri

Le istruzioni segnalano che i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2020 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

La R.M. 38/E/2017 in relazione alla Svizzera, ha chiarito che i frontalieri che risiedono in un comune al di fuori della fascia dei 20 km, dovendo dichiarare il reddito Svizzero sia all’estero che in Italia, devono ragguagliare l’imposta elvetica al rapporto tra il reddito al netto dei 7.500 Euro di franchigia ed il reddito estero complessivo[3].

 

Le Pensioni estere

Le istruzioni precisano che sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.

In assenza di Convenzioni, le pensioni estere sono per certo assoggettate a tassazione in Italia, ossia nel Paese di residenza del pensionato, ma è possibile anche la tassazione nel Paese della fonte.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia distinguono le pensioni pubbliche e le pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.

Di solito, le pensioni pubbliche sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono, mentre le pensioni private sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Sul punto si segnalano regole variabili a seconda della Convenzione di riferimento.

 

Gli immobili detenuti all’estero

Gli immobili detenuti all’estero possono produrre un reddito imponibile che risulta essere assoggettato a tassazione in Italia.

Al riguardo, le convenzioni non prevedono una disciplina di maggior favore rispetto alla norma interna in quanto, l’art. 6 del Modello OCSE prevede la tassazione concorrente dei redditi derivanti dalla detenzione degli immobili tra il Paese in cui l’immobile è situato ed il Paese di residenza del proprietario.

A fronte della tassazione nel Paese estero, tuttavia, l’Italia concederà un credito di imposta.

La norma interna che disciplina i redditi derivanti dalla detenzione di immobili esteri è rappresentata dall’art. 70 comma 2 del tuir.

In prima battuta il reddito è determinato nella stessa misura determinata dal Paese estero.

In altre parole il reddito imponibile viene, per così dire, copiato e incollato dalla dichiarazione dei redditi esteri o, quantomeno, determinato secondo i criteri previsti nel Paese estero.

L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dal caso dell’immobile locato nel caso in cui lo Stato estero non assoggetti a tassazione il reddito.

In questo caso il contribuente dovrà dichiarare la locazione come reddito diverso nella misura del 85% secondo un criterio di cassa.

Nel caso in cui l’immobile non sia locato ed il Paese estero determini un reddito estero, lo stesso dovrà essere dichiarato in Italia ma lo stesso non concorrerà a tassazione in quanto l’immobile è soggetto ad IVIE ed opera l’effetto assorbente dell’IVIE sui redditi da immobili non locati.

Gli immobili esteri possono essere dichiarati nel Modello 730 nel rigo D4.

redditi esteri modello 730

La colonna 2 non deve essere compilata.

Nella colonna 3 si devono indicare i seguenti codici:

  • Codice 8 per i redditi degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
     
  • Codice 5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero (diversi da quelli compresi nel codice 8).

In sostanza, il codice 8 è destinato agli immobili affittati mentre il codice 5 è relativo agli immobili sfitti.

Ovviamente, solo nel caso dell’immobile sfitto, se il Paese estero non lo assoggetta a tassazione, la tassazione non opera nemmeno in Italia.

Nella colonna 4 deve essere dichiarato il reddito.

Le istruzioni precisano che, in caso di codice 5 nella colonna 3, se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Diversamente, se il reddito derivante dalla locazione è, invece, soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l’ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2020 (o, in caso di difformità dei periodi d’imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano).

Potrebbe essere il caso del Regno Unito che prevede un esercizio a cavallo da aprile a marzo anche per le persone fisiche.

Le istruzioni precisano altresì che “in tal caso, spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

Il caso è quello in cui il Paese estero assoggetti a tassazione il reddito da locazione.

Il credito di imposta va calcolato nel rigo G4.

Le istruzioni precisano altresì che per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 del rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali.

L’immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l’immobile è tassabile con tariffe d’estimo o criteri simili, va indicato l’importo che risulta dalla valutazione effettuata all’estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

La colonna 5 relativa alle spese non pare oggetto di compilazione nel caso dei redditi da fabbricati in quanto il reddito netto oggetto di dichiarazione deve essere inserito nella colonna 4.

La colonna 6 accoglie le ritenute.

E’ una casistica che non interessa i redditi da immobili esteri in quanto si deve trattare di ritenute operate secondo la normativa italiana.

Si ricorda che gli immobili detenuti all’estero sono soggetti ad IVIE e devono essere monitorati nel quadro RW. A tal fine il contribuente deve presentare il quadro RW con il frontespizio del Modello Redditi entro l’ordinaria scadenza di presentazione del Modello Redditi PF.

 

Tabella n. 1 – gli immobili esteri

 

Il paese estero non assoggetta a tassazione il reddito

Il paese estero assoggetta a tassazione il reddito

 

Situazione Italia

Righi

Situazione Italia

Righi

 

 

730

Redditi

730

Redditi

Sfitto

Non tassato

nessuno

Nessuno

Stessa base imponibile estera

nessuno

Nessuno

Locato

Tassato 85% canoni per cassa

D4 cod. 5

RL12 col. 1

D4 cod. 5

RL12 col. 2

 

Esempio

Tizio possiede un immobile in Francia affittato.

In Francia il reddito da locazione, tassabile secondo normativa francese, è determinato nella misura di 10 mila Euro e sono state pagate imposte per 3 mila Euro.

Il rigo D4 va compilato come segue.

L’imposta estera viene scomputata nel rigo G4.

Se, come nel caso di specie, il reddito è relativo al 2020, le istruzioni precisano che non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4.

 

I dividendi percepiti da società estere

I redditi di capitale nel modello 730 sono dichiarati nei righi D1 e D2.

Le istruzioni precisano che non devono essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.

Ciò significa, a titolo meramente indicativo, che non possono essere dichiarati nel modello 730:

  • i dividendi esteri non qualificati;
  • i dividendi esteri qualificati maturati dal 2018;
  • gli interessi attivi dei conti correnti;
  • i proventi da fondi armonizzati;
  • le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

I dividendi che possono invece essere dichiarati nel modello 730 sono sintetizzati nella successiva tabella.

Segnaliamo sull’argomento anche: Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia da parte di società estera

 

Tabella n. 2 – i dividendi esteri nel 730

Nel rigo D1 si devono indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

E’ necessario stabilire se il dividendo è paradisiaco o non paradisiaco.

Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’art. 167 del TUIR in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR).

La determinazione della natura paradisiaca o non paradisiaca del dividendo appare particolarmente complessa.

Vi sono alcuni codici, di utilizzo particolarmente raro, che servono a dichiarare in modo ordinario dividendi paradisiaci per i quali è stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell’art. 47-bis del Tuir o, alternativamente, sia stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle Entrate, oppure non sia stato rilasciato alcun parere dell’Agenzia a causa della mancata presentazione dell’interpello[5].

La successiva tabella propone le casistiche.

 

Tabella n. 3 – dividendi paradisiaci tassati in modo ordinario

La Colonna 2 (redditi) accoglie i dividendi che devono essere dichiarati nella misura del 40%, 49,72% e 58,14% a seconda dei casi.

Nella colonna 4 (ritenute) si deve riportare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili (se trattasi di CU italiana).

Si presti attenzione al fatto che le ritenute indicate nel rigo D1 sono solamente quelle operate da sostituti di imposta italiani.

Le società di capitali italiane non applicano ritenute alla fonte sui dividendi qualificati oggetto di dichiarazione da parte dei soci residenti[6].

Le ritenute a titolo di acconto possono invece essere operate da intermediari italiani (ad esempio una fiduciaria) che intervengono nella riscossione di dividendi esteri.

Le istruzioni precisano che, se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute.

Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

 

I redditi di capitale diversi dai dividendi

Il rigo D2 – “Altri redditi di capitale” corrisponde al rigo RL2 del Modello Redditi Persone fisiche e accoglie redditi di capitale di natura eterogenea che hanno in comune l’assoggettamento a tassazione progressiva irpef.

Le casistiche sono riportate nella successiva tabella.

 

Tabella n. 4 – i redditi finanziari del rigo D2

codice
Tipologia di reddito

1

interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente.

2

rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.)

3

compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi

4

redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l’ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie

5

  • altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
     
  • ogni altro provento in misura definita che deriva dall’impiego di capitale;
     
  • altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
     
  • proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
     
  • proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
     
  • interessi di mora;
     
  • interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

6

proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi

7

utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1 lett. f), del TUIR, se dedotti dall’associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell’imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003)

8

redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2020 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

 

A differenza del Modello Redditi, è assente il codice 9 relativo ai frutti percepiti dal trust opaco extracomunitario paradisiaco.

Nella colonna 2 (redditi) si deve riportare l’importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

La colonna 3 è assente.

Nella colonna 4 (ritenute) si deve indicare l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subìte.

Le istruzioni precisano che, se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

 

Il credito di imposta

Il credito per le imposte pagate all’estero è calcolato nel rigo G4.

In Colonna 1 (Codice Stato estero) si deve indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in appendice.

Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Si tratta dei codici utilizzati anche per la compilazione del quadro RW.

In Colonna 2 (Anno) si deve indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero.

Se il reddito è stato prodotto nel 2020 si deve indicare “2020”.

Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.

Generalmente si indicherà l’anno 2020 ma potrebbe accadere che sia necessario indicare annualità precedenti nel caso in cui il credito di imposta non sia stato recuperato in annualità precedenti in quanto l’imposta estera non era stata corrisposta entro l’invio della dichiarazione dei redditi italiana.

In Colonna 3 (Reddito estero) si deve indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Se questo è stato prodotto nel 2020 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2021 per il quale compete il credito.

In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4.

Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.

In Colonna 4 (Imposta estera) si devono indicare le imposte pagate all’estero divenute definitive a partire dal 2020 e fino alla data di presentazione del 730/2021 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni.

 

Dello stesso autore potrebbe interessarti anche:

Le pensioni al nodo delle convenzioni contro le doppie imposizioni

Il ravvedimento del quadro RW in presenza di modello 730

Beni esteri nel Modello Redditi 2021

Proventi da fondi esteri e compliance

La tassazione italiana dei fondi pensione esteri

 

***

NOTE

[1] Le istruzioni a pagina 7 prevedono che deve presentare il Modello Redditi chi nel 2020 e/o nel 2021 non è stato residente in Italia.

[2] Le istruzioni al Modello 730 precisano che, per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
     
  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
     
  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

[3] In sostanza, si applica in via estensiva la previsione dell’art. 36 co. 30 DL. 223/2006 prevista per i dipendenti con retribuzioni convenzionali.

[4] Non negoziati in mercati regolamentati. Se le società sono quotate, si applica la tassazione sostitutiva del 26% per cui il Modello 730 non risulta utilizzabile.

[5] Si ricorda, al riguardo, che la presentazione dell’istanza di interpello non risulta obbligatoria.

[6] Sul punto ricordiamo come, terminato il periodo transitorio  dal 1.01.2018 al 31.12.2022 in relazione a dividendi relativi ad utili maturati fino al 2017, le società di capitali italiane applicheranno la ritenuta alla fonte del 26% in via generalizzata.

 

A cura di Ennio Vial e Silvia Bettiol

Lunedì 5 luglio 2021

 

I redditi esteri ed il quadro RW nella dichiarazione dei redditi

Tipologie di redditi esteri e compilazione del Quadro RW

redditi esteri e quadro rwCORSO ONLINE IN DIRETTA

  • DATA: 08/07/2021
  • ORA: dalle 15:30 alle 18:30
  • Chiusura iscrizioni: ore 13:00 del 08/07/2021
  • Accreditamento: evento accreditato per i Commercialisti (3 CFP).
  • Inclusi nell’acquisto:
    – eventuale materiale didattico utilizzato dai relatori;
    – video-registrazione del corso

PROGRAMMA

La videoconferenza affronta il tema della dichiarazione dei redditi prodotti all’estero e del monitoraggio fiscale. L’approccio dei relatori risulterà oltremodo pratico e ampio spazio verrà dato ai quesiti dei partecipanti.

Nel dettaglio si approfondiranno:

  • I redditi prodotti all’estero
    • I redditi da lavoro prodotto all’estero
    • Redditi da immobili
    • Redditi di natura finanziaria e le criptovalute
  • La compilazione del quadro RW
    • Le attività finanziarie
    • Le attività patrimoniali
    • Il ravvedimento del quadro RW
    • Esempi pratici

SCOPRI DI PIU’ >