In questo contributo esaminiamo alcuni casi affrontati dall’Agenzia delle Entrate in tema della tassazione delle pensioni e rapporti internazionali.
Vari sono gli aspetti affrontati: dall’interpretazione delle convenzioni, non sempre condivisa tra i due Stati coinvolti, alla documentazione necessaria per consentire al sostituto di applicare direttamente le convenzioni.
La tassazione delle pensioni nell’ambito delle convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sul tema della tassazione delle pensioni in ambito internazionale con una serie di Risposte ad Interpello che commenteremo nel presente intervento.
Le ritenute “sopravvenute”: la Risposta n. 52 del 17.01.2023
Con la prima Risposta in commento, l’Ufficio affronta il caso di un soggetto residente in Francia, iscritto all’Aire titolare di una pensione per professionisti, la cui gestione è stata assorbita dal 1° luglio 2022 dall’Inps.
Dal testo dell’Interpello non emerge chiaramente ma il caso trattato dovrebbe verosimilmente essere quello dei giornalisti italiani pensionati ex Inpgi.
La norma di riferimento per le pensioni private è l’art. 18 della Convenzione che prevede che le pensioni pagate in relazione a un impiego privato sono imponibili solo nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni di sicurezza sociale per le quali la norma prevede un principio di tassazione concorrente tra il paese di residenza del contribuente e il paese che eroga la prestazione.
L’Istante evidenzia che, diversamente dalla precedente gestione previdenziale, l’Inps opera sul trattamento pensionistico le ritenute.
Il primo nodo da sciogliere attiene al corretto inquadramento della pensione in oggetto.
Per valutare se la stessa sia inquadrabile tra le prestazioni di sicurezza sociale occorre rifarsi all’Accordo siglato tra Francia e Italia nel dicembre 2000, mai pubblicato in G.U. ma rinvenibile nel sito dell’Ambasciata d’Italia a Parigi che contiene un elenco delle prestazioni ricomprese nei regimi di sicurezza sociale di entrambi i paesi.
La pensione oggetto dell’Interpello ricade nel suddetto elenco e, quindi, operando la tassazione concorrente tra i due paesi, gli emolumenti saranno da assoggettare ad imposizione anche nel nostro Paese, ai sensi dell’art. 23 del Tuir, applicando, altresì le addizionali regionali e comunali.
Ci si può chiedere quali addizionali si applicano, considerando che il contribuente risiede in Francia.
L’Agenzia, richiamando la R.M. n. 261 del 21 settembre 2007, afferma che fa fede il luogo in cui è ubicata la sede legale dell’Inps, quindi, Roma.
Appare, pertanto, di tutta evidenza che il vecchio istituto previdenziale, ragionevolmente l’Inpgi, ha sbagliato nel non applicare le ritenute.
L’inadempimento può essere sanato con l’invio di nuove e corrette Certificazioni Uniche al pensionato.
In difetto di ciò, sarà lo stesso contribuente a dover sanare la propria posizione in autonomia, presentando in Italia la dichiarazione dei redditi per versare l’Irpef e le addizionali dovute.
Le imposte italiane saranno, poi, scomputate in Francia come credito di imposta.
Nell’ipotesi in cui vi siano delle annualità per le quali sono decorsi i termini per chie