Il quadro RW del modello REDDITI 2021 non porta modifiche rispetto al periodo d’imposta precedente.
Accoglie quelle già presenti nella dichiarazione dello scorso anno:
- la previsione inserita dal D.L. n. 93/2016 a mezzo della quale è stato previsto che, con riferimento agli immobili, se non vi sono modifiche rispetto allo status giuridico o economico, è possibile evitare di inserire i dati di tale bene.
Ma, come ben si comprende, dal momento che il modello andrà compilato per esporre l’IVIE, si ritiene anacronistico tralasciare i dati del fabbricato cui la patrimoniale si riferisce;
- nel campo 18 andrà indicato, mediante apposito codice, i quadri nei quali gli eventuali redditi del bene esposto sono stati esposti o, sempre con un codice, se il bene non ha prodotto redditi o li produrrà in futuro.
Già da qualche anno, l’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad invitare i contribuenti a produrre la documentazione dei beni detenuti all’estero.
Di fatto la collaborazione amministrativa fra Stati ha permesso all’Anagrafe tributaria di acquisire notizie di beni posseduti all’estero.
Pertanto, la compilazione del quadro risulta alquanto importante.
Infatti, la sua compilazione permette di evitare il gravoso, anche se ridotto rispetto al passato, sistema sanzionatorio che si diversifica a seconda del Paese nel quale i beni sono detenuti.
Infatti, qualora i beni siano in Paesi white list o cooperanti, la sanzione da calcolare sul valore dei beni esteri va da un minimo del 3% a un massimo del 15%; diversamente, se i beni sono presenti negli altri Paesi con i quali non c’è cooperazione amministrativa, la sanzione raddoppia e va da un minimo del 6% ad un massimo del 30%.
Come accadeva anche nel precedente anno, il quadro RW va utilizzato anche al fine di calcolare le imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero, l’IVIE per gli immobili, l’IVAFE per le attività finanziarie.
Come per il passato, la funzione della casella 20 ha solamente lo scopo, tramite la sua barratura di indicare all’Amministrazione che il bene è stato esposto nel quadro RW solo a fini di monitoraggio.
È il caso, ad esempio, del delegato anche al prelievo su un conto corrente estero o del nudo proprietario del bene; quando cioè non risulta dovuta alcuna imposta patrimoniale estera.
La casella 24, introdotta già l’anno passato, serve ad informare l’Agenzia delle Entrate che vi sono più di due comproprietari del bene.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Obblighi di monitoraggio dei contribuenti
- Quadro RW: il concetto di titolare effettivo
- I casi di esonero oggettivo
- Ambito oggettivo
- Gli investimenti
- Le attività finanziarie
- Le attività patrimoniali
- I valori da indicare nel quadro RW
- Aspetti sanzionatori
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Obblighi di monitoraggio dei contribuenti
L’ambito soggettivo è immutato rispetto al vecchio quadro RW: dunque bisogna sempre ricordarsi che l’adempimento riguarda i residenti in Italia, non i cittadini italiani.
Pertanto, tutti gli stranieri residenti in Italia devono essere allertati circa la necessità del monitoraggio.
Esteso dunque l’ambito dei soggetti obbligati agli adempimenti di monitoraggio fiscale a coloro che sono considerati “titolari effettivi”.
Nel ripercorrere gli esoneri di tipo soggettivo, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono da includere nell’ambito soggettivo del monitoraggio gli Enti di previdenza obbligatoria (Casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione in quanto non rientranti tra gli Enti pubblici.
Questi ultimi, infatti, sono esclusi da tale obbligo dichiarativo, unitamente agli Enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (sas, snc, società di fatto) o società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative), ad eccezione delle società semplici.
Altro aspetto di rilievo riguarda gli OICR istituiti in Italia che, sebbene considerati Enti non commerciali, sono esclusi anch’essi dal monitoraggio, considerato che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili (articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR).
Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari, soggetti che godono anch’essi di un regime fiscale di non imponibilità (articolo 6 del D.L. n. 351/2001).
A livello di esclusione dall’adempimento oggi il provvedimento prevede l’esonero solo per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero.
L’esonero è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero.
Tra le persone fisiche sono peraltro ricomprese anche le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, peraltro indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.
Il requisito è rappresentato, di fatto, dalla detenzione di attività, finanziarie e/o patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
In presenza di più diritti reali, quale il caso della nuda proprietà in capo ad un soggetto e dell’usufrutto in capo ad un altro soggetto, entrambi (usufruttuario e nudo propr