La tassazione in Italia dei fondi pensione esteri è sempre stata oggetto di particolari incertezze, sia per la mancanza di una chiarezza normativa, sia per l’assenza nel tempo di una presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Negli ultimi periodi, tuttavia, sono state diramate alcune risposte ad interpello che offrono qualche primo spunto utile per inquadrare la fattispecie in modo sistematico.
E’ opportuno tratteggiare, seppur in modo succinto, il regime fiscale dei fondi pensione domestici.
Il regime fiscale del fondo pensione
Il fondo pensione è disciplinato, a seconda dell’angolo visuale, dalle previsioni normative di seguito segnalate.
L’art. 10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir, come noto, ne prevede la deducibilità fiscale da parte delle persone fisiche. La norma citata annovera tra gli oneri deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto.
La lett. e bis) prevede altresì che “alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”.
L’art. 8 D.Lgs. 252/2005 citato prevede la deduzione dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57, ossia ai vecchi dieci milioni di lire.
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Sotto il profilo della tassazione delle erogazioni da parte del fondo, si deve avere riguardo alle seguenti previsioni:
- L’art.50, comma 1, lettera h-bis) del tuir che annovera le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21.4.1993, n. 124, comunque erogate tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- L’art. 52, comma 1, lettera d) del tuir che per dette prestazioni pensionistiche prevede l’applicazione delle disposizioni dell'art. 11 e quelle di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- L’art. 11, co. 6, del D. Lgs. 252 del 2005 prevede che sulla rendita viene operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In sostanza, la rendita sarà tassata con una aliquota variabile dal 9% al 15% a fonte di una deduzione fiscale operata a suo tempo che potrebbe anche consentire un risparmio del 43% (si veda nota 1);
- L’art. 14, commi 4 e 5 D. Lgs. 252 del 2005, in caso di riscatto della forma pensionistica complementare. Il comma 4 prevede che sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite mass