Sono in arrivo via PEC (o in assenza di domicilio digitale, via posta ordinaria) le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che abbiano indicato nelle dichiarazioni dati non coerenti con la disciplina agevolativa sugli Aiuti di stato. Vediamo come fare per regolarizzare le errate o mancanti indicazioni fornite per l’anno di imposta 2020.
I soggetti che nel 2020 hanno beneficiato di aiuti di Stato e in regime “de minimis” da iscrivere nei registri RNA, SIAN e SIPA, ma che non hanno indicato nei modelli dichiarativi (Redditi, Irap o 770) dati corretti o addirittura li hanno omessi, stanno ricevendo le classiche lettere di compliance che invita all’adempimento correttivo, ossia alla presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
Le lettere di compliance per gli Aiuti di Stato anno 2020
Sebbene sia l’Agenzia delle Entrate a gestire i cosiddetti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” provvedendo alla loro iscrizione nei predetti Registri, la legge ha previsto che siano proprio i contribuenti interessati a fornire il dato corretto in dichiarazione.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Nelle comunicazioni sono contenuti, oltre ai dati anagrafici del contribuente e il protocollo telematico della dichiarazione interessata, anche i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA, a causa degli errori compiuti nel relativo quadro.
Lo stesso contenuto è consultabile, altresì, dall’interessato all’interno del “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Come regolarizzare la mancata o erronea indicazione nel prospetto Aiuti di Stato dei modelli dichiarativi per il 2020
Il contribuente, come sempre in caso di lettere di compliance, può segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.
Il contribuente può sanare le irregolarità:
- se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, a seguito di dichiarazione integrativa gli aiuti saranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione;
- qualora invece la mancata registrazione dell’aiuto è frutto di non spettanza, restituendo integralmente l’aiuto fruito, comprensivo di interessi. In tale ultimo caso, nessuna integrativa andrà presentata, in quanto nessun dato andava indicato nel modello dichiarativo.
In entrambi i casi sono comunque dovute le sanzioni, riducibili in caso di ravvedimento.
Le sanzioni edittali ovviamente saranno diverse a seconda della natura dell’errore.
Nel primo caso, essa sarà pari a euro 250, mentre nel secondo, sarà pari all’intero aiuto illegittimamente percepito.
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Danilo Sciuto
Mercoledì 15 maggio 2024