Gli errori commessi nella compilazione del prospetto degli aiuti di Stato possono essere corretti facendo ricorso alla dichiarazione integrativa; se si provvede entro il 30 settembre 2023, è possibile fare ricorso anche al ravvedimento speciale.
Occorre, tuttavia, distinguere fra errori che riguardano agli aiuti di Stato fiscali automatici da quelli che riguardano gli aiuti fiscali de minimis automatici e semiautomatici, in quanto questi ultimi possono comportare il superamento del massimale e, conseguentemente, la restituzione di quanto indebitamente fruito in eccesso.
La correzione delle irregolarità commesse nella compilazione del prospetto Aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS della dichiarazione dei redditi e nel quadro IS della dichiarazione IRAP, costituisce operazione di assoluta importanza considerato che il mancato aggiornamento del RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e acquacoltura), derivante dall’errata o dall’omessa compilazione del citato prospetto, dovrebbe comportare l’impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali automatiche e delle agevolazioni fiscali de minimis automatiche e semi-automatiche, oggetto delle irregolarità commesse (anche se in Dottrina si discute sulla perdita automatica dell’agevolazione nei casi di mancata compilazione del prospetto).
Infatti, l’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017 (che ha regolamentato il funzionamento del RNA):
- al comma 3, impone alle Amministrazioni interessate (in questo caso all’Agenzia delle entrate) di adottare disposizioni idonee a garantire l’aggiornamento del Registro; disposizioni che l’Agenzia delle entrate ha individuato nel citato prospetto;
- al comma 4, invece, prevede la perdita degli aiuti de minimis in caso di superamento del massimale a causa del mancato aggiornamento del Registro.
Per tali motivi, in più occasioni, l’Agenzia delle entrata ha emanato chiarimenti e provvedimenti con i quali, di fatto, si invitano i b