Forfettari e Fondi Pensione

di Luca Salvetti

Pubblicato il 7 marzo 2019

I contributi versati ai fondi pensione (previdenza integrativa) sono deducibili anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario? si tratta di un dubbio che interessa tanti soggetti che possono usufruire del regime forfettario

Oggi cerchiamo di rispondere ad un quesito giunto alla redazione di CommercialistaTelematico concernente il regime forfettario ed i fondi pensione: i contributi versati ai fondI pensione (la cosiddetta previdenza integrativa) sono deducibili anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario?

Il regime forfettario è estremamente attraente per le semplificazioni contabili e l'aliquota ridotta, tuttavia rischia di far perdere il diritto a deduzioni e detrazioni IRPEF

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Per rispondere andiamo a leggere la norma la norma istitutiva di tale regime ovvero la Legge 190 del 2014 e  all’art. 1 comma 64 leggiamo che: i soggetti aderenti a tale regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi e dei compensi ricevuti/percepiti un coefficiente di redditività; i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

Pertanto i contributi previdenziali deducibili sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, pertanto i contributi versati ad un fondo pensione non saranno deducibili dai contribuenti in regime forfettario (a meno che il contribuente non abbia ovviamente altri redditi assoggettabili ad Irpef).

Questo non significa assolutamente disincentivare le forme di previdenza complementare, significa solo ricordarsi di porre attenzione poiché il beneficio della deducibilità fiscale dei fondi pensione non vale per i redditi assoggetti al regime forfettario.

Ricordiamo come funziona la tassazione del fondo pensione ovvero le somme erogate sono tassate con una ritenuta a titolo di imposta che varia dal 15% al 9% in base agli anni di adesione al fondo.

Pertanto dal primo al quindicesimo anno la ritenuta sarà del 15% e dal 16esimo anno fino al 35esimo ci sarà una riduzione dello 0,30% sino ad arrivare per un soggetto che aderisce al fondo da più di 35 anni ad una tassazione finale del 9%.

Si ricorda chi in fase di erogazione viene tassata esclusivamente la parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati poiché i rendimenti conseguiti sono già tassati anno per anno…

E’ importantissimo per i soggetti aderenti al regime forfettario comunicare al Fondo pensione che i contributi versati non sono stati dedotti perché se il contribuente entro l’esercizio successivo a quello in cui ha versato – ipotizziamo contributi versati nel 2018 dovrà essere comunicato al fondo pensione entro il 31/12/2019 che il contribuente non ha dedotto tali contributi: è il contribuente stesso che deve comunicarlo al fondo e ricordiamo che la risoluzione 245/E del 23/7/2002 ha statuito che la dimenticanza di tale dichiarazione comporta la tassazione dei contributi anche se non dedotti

Luca Salvetti

7 marzo 2019