Il credito d’imposta dei beni strumentali nuovi nel Modello Redditi

Il modello Redditi 2021 è complesso nella indicazione dei crediti d’imposta e agevolazioni a favore del contribuente. In questo articolo analizziamo con esempi pratici la compilazione dei dati relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare puntiamo il mouse sulla gestione del quadro RU. A cura di Alessandro Tatone.

credito imposta beni strumentaliMutuando la disciplina del maxi ed iper-ammortamento, la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 184 a 197 L. 160/2019) ha introdotto un credito di imposta a valere su investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali nuovi, effettuati nel 2020.

Con l’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) è stato ulteriormente previsto il riconoscimento di “nuovi” crediti d’imposta per gli investimenti, sempre in beni strumentali nuovi, effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022, ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022.

La parziale coincidenza temporale della validità delle due norme (16/11/2020 – 31/12/2020) ha obbligato il legislatore a prevedere un periodo transitorio in cui si potrà scegliere fra l’applicazione della nuova disciplina (quella della finanziaria 2021) e quella originaria ex L. 160/2019.

Verifichiamo quale riflessi tale circostanza avrà in termini di utilizzo, fruizione ed indicazione nel modello reddito di tale credito.

Questi gli articoli qui trattati:

***

La previsione normativa della L. 160/2019

Come premesso, in base alle previsioni ex art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019, con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati dal 1° gennaio 2020 fino al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), in luogo del vecchio super e iper-ammortamento, spetta un credito d’imposta, diversificato a seconda della spesa sostenuta e del tipo di bene acquistato, a condizione che nella fattura venga indicato il relativo riferimento normativo e che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. l’investimento sia relativo a beni strumentali nuovi;

  2. il beneficiario sia residente in Italia (anche per il tramite di una stabile organizzazione).

Per contro il credito d’imposta in questione non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

  • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sotto il profilo oggettivo, ed in linea di principio generale, l’agevolazione riguarda gli investimenti in:

  1. beni materiali strumentali nuovi;

  2. beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, ivi comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Sono per contro esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

  • beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (DM 31.12.88);

  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;

  • beni ricompresi nei seguenti gruppi:

credito imposta beni strumentali

 

Come già accennato, l’agevolazione spetta in maniera differenziata in base alle diverse tipologie di beni; nel dettaglio:

  1. per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo:

    credito imposta beni strumentali

  2. con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000;

  3. relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
    Da considerare che per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore.

In termini di fruizione, il credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

Sul punto è utile inoltre evidenziare che:

  1. qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene agevolato, il credito d’imposta può essere fruito, fino al momento dell’interconnessione, nella misura del 6% (quella – per intendersi – prevista per gli “altri beni”);

  2. l’agevolazione non può essere ceduta / trasferita “neanche all’interno del consolidato fiscale”;

  3. tale contributo:

    • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP,

    • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;

    • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: le novità introdotte con la legge di bilancio 2021

L’art. 1 commi 1051-1063 L 178/2020 (Legge di bilancio 2021), ha introdotto importanti novità sul tema le quali, sebbene non modifichino di fatto i presupposti ed i requisiti che consentono la fruizione dell’agevolazione, ne mutano alcuni termini.

In primo luogo, è stato prorogato il periodo di validità del contributo.

Si potrà infatti fruire del credito d’imposta sugli acquisti di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi fino al 31/12/2022 (in precedenza 31/12/2020), ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia confermato l’ordine e pagati acconti per almeno il 20% dell’investimento.

In secondo luogo, la compensazione del credito vantato potrà avvenire non più in 5 quote annuali, come disponeva la norma originaria, ma in tre.

Occorre inoltre evidenziare l’innalzamento di dieci punti percentuali del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali, quali definiti nel precedente paragrafo, effettuati a partire dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021.

L’aliquota tornerà ad essere pari a quella stabilita dalla L. 160/2019, a partire 01/01/2022 e fino al 31/12/2022.

Nel dettaglio, per i beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 il credito d’imposta ora spetta nella seguente misura:

credito imposta beni strumentali

Anche per i beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 il credito d’imposta viene aumentato rispetto l’originaria previsione. In questo caso però la maggiorazione è a valere su tutto il periodo di vigenza della norma agevolativa e il massimale di spessa viene fissato ad 1 milione di €. (in precedenza 750mila):

Con riferimento ai beni materiali ed immateriali “generici” per i quali, per il 2020, era riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni, ora spetta un credito d’imposta nelle seguenti misure:

La Risoluzione n. 3/E/2021

Le due disposizioni agevolative sopra esaminate prevedono due distinti periodi temporali che hanno indotto l’Amministrazione finanziaria a fornire i chiarimenti contenuti nella Risoluzione 3/E/2021.

Anzitutto occorre considerare che la legge istitutiva del contributo in questione (L. 160/19) prevedeva una decorrenza dell’utilizzo del credito d’imposta diverso da quello disposto con la Legge di bilancio 2021.

In particolare:

  • L. 160/2019: il credito d’imposta, maturato in virtù degli acquisti effettuati fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020, è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione, ovvero interconnessione del bene;

  • L. 178/2020: il credito d’imposta, maturato in virtù degli acquisti effettuati fra il 16/11/2020 ed il 31/11/2022, è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’esercizio in cui è stato acquistato il bene, ovvero dalla sua entrata in funzione o interconnessione.

Di conseguenza, esistendo un periodo durante il quale potrebbero essere adottate entrambe le norme (dal 16/11/2020 al 31/12/2020), la stessa Amministrazione finanziaria ha ammesso che per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.

Sarà pertanto utile, prima di effettuare questa scelta, valutare le caratteristiche della norma rispetto il tipo di investimento agevolato:

Evidentemente, a seconda del tipo di opzione esercitata, ai fini della compensazione, è necessario utilizzare lo specifico codice tributo appositamente istituito:

OPZIONE
COD. TRIB.
DESCRIZIONE

L. 160/19

6932

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”

6933

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”

6934

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”

L. 178/’20

6935

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”

6936

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”

6937

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e la compilazione del modello REDDITI

A seguito dell’introduzione del credito d’imposta “Investimenti beni strumentali sul territorio dello Stato 2020” a norma della più volte richiamata L. 160/2019 e delle successive modifiche apportate dalla L. 178/2020, già commentate nei paragrafi precedenti, sono stati introdotti nuovi codici credito nel quadro RU, che dovranno essere inseriti nei modelli REDDITI 2021 PF / SC / SP.

In particolare:

  • RIGO RU1:

    • campo 1: va riportata la descrizione “Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020”;

    • campo 2, va riportato, a seconda del tipo di investimento realizzato, un codice credito diverso (vedi tabella seguente)

       

      QUADRO RU – SEZIONE 1

      RIF. NORMATIVO

      COD.

      DESCRIZIONE Credito d’imposta acquisto beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia di cui

      Art. 1,

      comma 185- 196,

      L. 160/2019.

      H4

      Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6932”)

      2H

      Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6933”)

      3H

      Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6934”)

      Art. 1

      comma 1051-1063

      L 178/2020

      L3

      Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020, ossia beni diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6935”)

      2L

      Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6936”)

      3L

      Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020, ossia beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (codice tributo “6937”)

  • RIGO RU2 va riportato il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d’imposta;

  • RIGO RU5 campo 3 va indicato il credito maturato nel 2020.

    Infine nel rigo RU120 andrà indicato l’ammontare complessivo dell’investimento.

ESEMPIO:

Nel febbraio 2020 viene acquistato un bene strumentale (no Tabella A e B) per €. 250.000, di conseguenza il credito d’imposta spettante è pari a 15.000 (6% di 250.000) da ripartire in 5 quote

La registrazione contabile e la rilevazione delle variazioni nel modello REDDITI

Contabilmente la rilevazione del credito derivante dall’acquisto di beni ammortizzabili configura un contributo in conto impianti che può essere rilevato in due modi alternativi:

  1. Metodo indiretto: i contributi sono iscritti nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi riscontati per il periodo di ammortamento del bene;

  2. Metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali a cui si riferiscono;

In termini di compilazione del modello redditi, essendo questi crediti irrilevanti ai fini IRPEF, IRES, IRAP e del ROL, tale iscrizione in bilancio comporta l’obbligo di rilevare delle rettifiche dal punto di vista fiscale che:

  • nel quadro RF trovano allocazione nel rigo RF55 (Mod. Redd. PF, SP, SC) “Altre variazioni in diminuzione”.
    Riprendendo quindi l’esempio del paragrafo precedente, stante il credito d’imposta pari ad €. 15.000, nel rigo RF55 in colonna 1 andrà inserito il codice 99, mentre in colonna 2 bisognerà inserire l’importo relativo alla quota parte del credito spettante per l’anno (15.000 diviso 5 = 3.000).
    Di conseguenza la compilazione dovrebbe avvenire come di seguito rappresentato.

credito imposta beni strumentali

  • Nel quadro RG, trattandosi di soggetti in contabilità semplificata, si ritiene che ai fini della rilevazione del contributo in conto impianti sia sufficiente quantificare la quota di ammortamento (da indicare nel rigo RG18 “Quote di ammortamento”) sul costo del bene al lordo del credito d’imposta al fine della relativa deducibilità e rilevare il provento relativo a quest’ultimo (cd. metodo indiretto).

 

Esempio

Si ipotizzi una ditta individuale che effettua un investimento nel febbraio 2020 in un bene strumentale nuovo “generico” pari a complessivi €. 10.000 + Iva.

Il credito spettante sarà quindi pari ad €. 600 (6% di 10.000) e, di conseguenza, la prima quota annuale sarà pari ad €. 120 e utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2021.

Ora, avendo contabilizzato il costo del bene al lordo del credito d’imposta, l’ammortamento 2020 (coefficiente 10%), ridotto alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene, è pari a € 500 (10.000 x 10% x 50%), di conseguenza la quota di competenza 2020 del credito d’imposta (non tassabile) è pari a € 600 x 10% x 50% = €. 30.

Il quadro RG sarà così compilato:

  • FASE 1: Rilevazione della quota di ammortamento

rilevazione quota ammortamento

  • FASE 2: Rilevazione del credito d’imposta:

rilevazione credito imposta

 

Sull’argomento Ti invitiamo ad approfondire negli articoli:

Il credito d’imposta su beni strumentali nuovi nel 2021 e 2022

Credito d’imposta beni strumentali nuovi

Il credito d’imposta industria 4.0 in nuovi beni strumentali tra vecchie e nuove misure per l’anno 2020: aspetti operativi e contabili

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Codici tributo Bonus investimenti in beni strumentali nuovi, Legge di Bilancio 2021

 

A cura di Alessandro Tatone

Lunedì 12 luglio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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