Esonero contributivo 2021 per autonomi e professionisti

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di beneficiare dell’esonero contributivo per lavoratori autonomi e per imprenditori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e agricoli dell’INPS nonchè per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o a casse previdenziali private.
Quali sono le modalità di accesso all’esonero? Quale l’iter da seguire per presentare domanda all’INPS e alle casse di previdenza private?

Esonero contributivo 2021 autonomi e professionisti: premessa

esonero contributivo autonomi professionistiLa legge di bilancio per l’anno 2021, ai commi da 20 a 22-bis dell’articolo 1, ha introdotto la possibilità di beneficiare dell’esonero dal versamento contributivo per lavoratori autonomi ed imprenditori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti ed agricoli dell’INPS nonché per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o a casse previdenziali private.

L’esonero viene riconosciuto per un importo massimo di Euro 3.000 su base annua, ma potrà essere soggetto a rimodulazione in caso di superamento dei limiti di spesa previsti dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Sostegni, ovvero 1,5 miliardi di euro per gli iscritti INPS e 1 miliardo di euro per gli iscritti a casse di previdenza private.

Per l’applicazione delle previsioni di esonero, il comma 21 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede che è necessario un apposito decreto Interministeriale, già firmato il giorno 7 maggio 2021 dal Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce priorità e modalità di determinazione dell’esonero.

Trovandoci a ridosso della scadenza per il versamento della prima rata dei contributi fissi per artigiani e commercianti, ma in assenza della pubblicazione del decreto interministeriale, il 13 maggio l’INPS ha emanato un messaggio con cui differisce il pagamento dei contributi in scadenza al 17 maggio fino al 20 agosto in attesa del decreto su citato.

Analizziamo le modalità di accesso all’esonero e l’iter da seguire per le presentazioni delle domande all’INPS ed alle casse di previdenza private.

[Aggiornamento dell’11/8/2021: Esonero contributivo 2021 per autonomi e professionisti: gli ultimi chiarimenti ]

 

Soggetti Beneficiari dell’esonero elimiti

Potranno essere beneficiari dell’esonero stabilito dalla Legge di bilancio 2021 i seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, anche se soci di società commerciali o artigiane;
     
  • lavoratori autonomi agricoli, quali coltivatori diretti e mezzadri, anche se soci di società agricole;
     
  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
     
  • liberi professionisti iscritti a casse previdenziali private, anche se soci di STP o associazioni professionali;
     
  • medici, infermieri e operatori sanitari in pensione ma riassunti temporaneamente per l’emergenza COVID.
I soggetti su elencati, però, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi dovranno rispettare anche ulteriori parametri.

Per autonomi e professionisti iscritti all’INPS ed alle casse di previdenza privata i limiti sono i seguenti:

  1. Essere iscritti, alla data del 01 gennaio 2021, alle rispettive gestioni INPS o alle casse professionali;
     
  2. Aver dichiarato, per l’anno di imposta 2019, un reddito lordo (quindi non ridotto da oneri deducibili e detraibili) da lavoro autonomo o professionale non superiore ad Euro 50.000;
     
  3. Aver subito nell’anno 2020 un calo del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all’anno 2019;
     
  4. Essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
     
  5. Non percepire pensione diretta, con esclusione della pensione di invalidità, né essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

Il parametro reddituale da prendere in considerazione è la differenza tra ricavi percepiti e costi sostenuti per i soggetti iscritti alle casse di previdenza private, mentre per gli iscritti all’INPS varrà il reddito esposto nel quadro RR del modello Redditi 2020.

Per i soggetti che hanno avviato la propria attività dal 01 gennaio 2020 non verranno considerati né il parametro del reddito né il calo del fatturato.

Per quanto riguarda, invece, medici infermieri e operatori sanitari in pensione ma riassunti temporaneamente per l’emergenza COVID non vi è alcun limite.

 

Misura dell’esonero e prime criticità

L’esonero contributivo è stabilito in massimo 3.000 Euro per ciascun beneficiario, ma tale importo può essere oggetto di rivalutazione al ribasso nel caso in cui dai report inviati dagli enti previdenziali (INPS e Casse Private) dovesse risultare un esubero delle risorse stabilite dalla Legge di Bilancio e dal successivo incremento previsto dal Decreto Sostegni, pari rispettivamente a 1,5 miliardi di euro per gli iscritti INPS e 1 miliardo di euro per gli iscritti a casse di previdenza private.

L’esonero riguarda esclusivamente i contributi di competenza dell’anno 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi dovuti dai professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

È bene ricordare che non rientrano nell’esonero i premi INAIL per l’assicurazione per gli infortuni e malattie sul lavoro, che dovranno essere versati regolarmente.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni commercianti ed artigiani l’esonero riguarda, quindi, i contributi dovuti alle scadenze del 17/05, 21/08 e 16/11, oltre che gli acconti dovuti sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2021.

Per i contribuenti iscritti alla gestione separata INPS l’esonero riguarda esclusivamente l’acconto dovuto per l’anno 2021 in base al reddito dichiarato, rimarranno dovuti i contributi a saldo per l’anno 2020.

Sull’aspetto della competenza dell’anno 2021 stanno già sorgendo dubbi e criticità dalle casse di previdenza private che hanno evidenziato i seguenti problemi:
  1. i contributi di competenza dell’anno 2021 non vengono riscossi entro il 31/12/2021 ma nell’esercizio successivo, calcolati sul reddito e sul fatturato prodotto nel 2021;
     
  2. la regolarità contributiva non è definibile allo stesso modo per tutte le casse professionali, avendo ognuna un proprio regolamento;
     
  3. l’assenza di contratti di lavoro dipendente penalizza i professionisti iscritti alle casse private che hanno incarichi, anche temporanei, di docenza o di collaborazione.

 

Presentazione domande per l’esonero

Per poter beneficiare dell’esonero per il versamento contributivo per l’anno 2021 i contribuenti dovranno presentare un’apposita domanda all’ente previdenziale cui sono iscritti, ed in particolare per:

  • gli iscritti alle gestioni INPS la domanda dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2021;
     
  • gli iscritti alle casse di previdenza private la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2021.

Le domande, che saranno pubblicate con apposito provvedimento dell’INPS e delle casse private, conterranno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti stabiliti.

L’INPS e le casse previdenziali private, dopo aver controllato il possesso dei requisiti e la presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, emetteranno un apposito provvedimento di esonero che autorizzerà il contribuente a non versare nel limite di 3.000 Euro o comunque per quanto potrà essere ricalcolato in base alle dotazioni finanziarie stabilite.

Per gli iscritti INPS, nel quadro RR del modello Redditi 2021 dovrà essere indicato l’importo della contribuzione esonerata.

 

Rimborso contributi eventualmente versati

I contribuenti che avessero già versato i contributi previdenziali dovuti, benché potessero beneficiare dell’esonero, potranno presentare domanda di rimborso o di compensazione entro il 30 novembre 2021 all’INPS o alla cassa di previdenza privata cui sono iscritti.

Nella domanda dovrà essere indicato il provvedimento di esonero ottenuto oltre che i versamenti effettuati.

Un importante precisazione è dovuta per i contribuenti iscritti alle gestioni artigiani o commercianti dell’INPS i quali, a seguito dell’emanazione del messaggio 1911 del 13 maggio, hanno beneficiato del differimento al 20 agosto 2021 del pagamento della prima rata in scadenza al 17 maggio 2021.

Tali contribuenti, infatti, dovranno presentare domanda di esonero entro il 31 luglio 2021 ma se l’accettazione non dovesse arrivare prima della scadenza del 20 agosto dovranno versare quanto dovuto (prima e seconda rata 2021) ed eventualmente richiederne la compensazione o il rimborso entro il 30 novembre 2021.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 1911 del 13/5/2021

 

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A cura di Giuseppe Cannatà

Venerdì 28 maggio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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