Anno bianco contributivo: che fare?

Si avvicina (scadenza 31 Luglio) il momento di chiedere l’esonero contributivo, previsto a fronte dell’emergenza Covid, e ancora non si ha notizia della relativa procedura INPS.
A prescindere da ogni valutazione di convenienza economica relativa alla possibilità di fruire di tale esonero, vogliamo precisare un paio di aspetti che ad oggi risultano dubbi, soprattutto in vista della scadenza contributiva del prossimo 20 Agosto.

Introdotto dalla Legge di bilancio per il 2021, l’esonero dei contributi è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, nel caso di riduzione di fatturato o corrispettivi nel 2020 pari almeno al 33 per cento rispetto all’anno precedente, e a patto di non superare i 50.000 euro di reddito per il 2019.

 

Esonero contributivo: i requisiti

Sono esonerati dalla verifica circa i requisiti relativi al calo di fatturato i titolari di partita IVA non attivi nel 2019, che quindi hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

Se le casse professionali private stanno fornendo alcune indicazioni, il problema nasce per gli iscritti all’ INPS.

Altri requisiti sono rappresentati da:
  • non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente) o pensione (esclusa quella di invalidità);
     
  • avere la regolarità contributiva (DURC positivo); al riguardo, la recentissima legge di conversione del decreto Sostegni bis ha stabilito che la regolarità contributiva sarà verificata d’ufficio all’ 1/11/2021 (dunque non serve essere in possesso di DURC in fase di domanda di esonero); al riguardo, si rende noto che si terranno in considerazione tutti i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Si sottolinea che l’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota di contributi obbligatori non oggetto di esonero.

Ciò, tra l’altro, significa che nessuna valutazione si effettuerà sulle rate non versate e poi, appunto, oggetto di esonero.

In merito all’importo riconosciuto, si fissa a 3.000 euro il tetto massimo previsto per ciascun beneficiario.

La percentuale effettivamente spettante è in ogni caso legata al rispetto del limite di spesa e potrebbe essere riparametrata in caso di superamento del plafond disponibile.

Di questo è anche opportuno informare il cliente, onde evitare che faccia (troppo) affidamento sull’importo massimo.

 

Presentazione della domanda di accesso all’esonero contributivo

Si sottolinea che esiste la necessità di presentare una apposita domanda, che, al momento, scade il 31 luglio 2021 (per chi è iscritto all’Inps).

Solo in caso di accoglimento della stessa sarà consentito di non versare la contribuzione.

Di fatto, però, nulla è stato ufficializzato, sicchè possiamo ritenere che nessuna domanda vada presentata entro tale data.

Di conseguenza, in assenza di domanda, non c’è nemmeno l’autorizzazione dell’Inps all’omesso versamento, sicchè è assolutamente certo che ad oggi vadano versati gli importi Inps relativi all’anno 2021 (prima e seconda rata degli IVS fissi).

D’altronde, gli importi prudentemente versati potranno essere rimborsati presentando apposita domanda di rimborso entro il 30 novembre.

Se dunque, da un lato è vero che, per quanto sopra detto, l’omesso versamento dei contributi 2021 non genererà conseguenze in tema di DURC (sia chiaro, ai fini di cui qui si parla), è altrettanto vero che, in presenza della liquidità necessaria, è opportuno consigliare al cliente il versamento, salvo poi, ad autorizzazione ottenuta, procedere al rimborso.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Esonero contributivo alternativo a CIG per fondi di solidarietà alternativi

Esonero contributivo 2021 per autonomi e professionisti

e Esonero alternativo alla cassa integrazione: chiarimenti

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 28 luglio 2021