Per tali aziende, per le quali non c’è bisogno di preventiva autorizzazione o invio della domanda, l’INPS fornisce prime indicazioni per la fruizione dello sgravio dai contributi a carico dei medesimi soggetti.
Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni con la Legge n. 126/2020, prevede con l'articolo 3 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. n. 104/2020.
Le prime istruzioni relativamente alla fruizione di tale esonero contributivo sono state fornite con alcuni documenti di prassi INPS, ossia:
- Circolare n. 105 del 18 settembre 2020, che ha stabilito che possono accedere all'esonero in esame i datori di lavoro che hanno fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. 19-22-quinquies del D.L. n. 18/2020; possono accedere a tale misura i datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020;
- Messaggi nn. 4254 del 13 novembre 2020 e 30 del 5 gennaio 2021.