Nuovi chiarimenti relativi alla fruizione dell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che non richiedono la cassa integrazione Covid-19 e che, in via alternativa, preferiscono ottenere uno sgravio dei contributi spettanti per i lavoratori impiegati in azienda.
Le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, possono accedere all’esonero contributivo ai sensi dell’articolo 12, commi 14 e 15 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020.
In particolare, a seguito dell’emanazione di tale disposizione, l’INPS ha fornito apposite indicazioni circa la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale misura di esonero contributivo.
Esonero alternativo alla cassa integrazione: la nuova Circolare
Il comma 14 dell’articolo 12, Decreto Legge n. 137/2020, prevede che in sostituzione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, oppure cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro del settore privato, possono richiedere un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico entro il 31 gennaio 2021.
Tali trattamenti spettano, come specificato dal comma 2 dell’articolo 12 già citato, per quei datori di lavoro:
- che hanno già completato il periodo autorizzato di integrazione salariale;
- per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.